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La cooperativa non ha finalita' di lucro ed ai sensi dell' art. 1, legge 8 novembre 1991 n. 381, la societa' intende perseguire l' interesse generale della comunita' alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell' art. 1 lettera a) della legge 381 del 1991. In particolare, la cooperativa si propone di esercitare la propria attivita' secondo i principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall' art. 2512 c. C, ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti dei beni o di servizi da parte di questi ultimi, ma potendo svolgere in modo residuale la propria attivita' anche nei confronti dei terzi. L' attivita' della cooperativa, come disciplinata dal presente articolo, e' incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori, che si avvalgono della cooperativa stessa per ottenere emolumenti alle proprie prestazioni di lavoro a migliori condizioni di quelle di mercato. Nello svolgimento delle suddette attivita', condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dall' art. 2512 c. C. , la cooperativa, a seguito dell' esercizio collettivo dell' impresa, e' in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potra' essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall' ordinamento giuridico, fermo restando quanto previsto per i" soci volontari" dall' art. 2, legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa potra' avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall' ordinamento giuridico. Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/ 1991, ai sensi dell' art. 111- septies disp. Att. E trans. Cod. Civ. , la presente cooperativa sociale e' considerata cooperativa a mutualita' prevalente. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La cooperativa puo' dunque aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. L' adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione. I rapporti tra la societa' e i soci saranno disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell' attivita' mutualistica tra societa' e soci e che saranno predisposti dall' organo amministrativo e approvati dall' assemblea dei soci ai sensi di legge. Oggetto - la cooperativa, per raggiungere lo scopo mutualistico, in relazione alle opportunita' occupazionali per i soci e alle attitudini professionali dei medesimi, ha ad oggetto l' organizzazione e la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi a favore di singoli e della collettivita', ai sensi dell' art. 1 lettera a) della legge 381 del 1991. In particolare la societa' potra': 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/ o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc. , ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; 2) coordinare e gestire servizi socio- assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi; 3) organizzare e gestire servizi socio- educativi- assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. , per conto di enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi; 4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi; 5) adoperarsi affinche' ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacita' e della sua dichiarata disponibilita'; 6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell' utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; 7) l' assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze- madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all' integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante; 8) la realizzazione e la gestione d' opere per l' inserimento dell' anziano e del disabile psichico o fisico nella societa'( parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attivita' socio- culturali); 9) centri diurni d' assistenza e d' incontro per minori, ragazze- madri, disabili psichici e fisici ed anziani; 10) la realizzazione di case famiglie, comunita' alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze- madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d' assistenza familiare; 11) la gestione d' asili nido, scuole materne, nonche' dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche e di quant' altro puo' essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternita' ed il libero ed armonico sviluppo del bambino; 12) l' istituzione e la gestione del tele- soccorso, tele- assistenza e tele- medicina; 13) la realizzazione e? o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali nell' ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati; 14) la realizzazione e? o, la gestione di centri diurni; 15) organizzazione e gestione dell' assistenza domiciliare integrata anche in convenzione e con personale specializzato; 16) la prestazione dell' assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; 17) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informagiovani; 18) gestione di servizi d' aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico- sanitario nelle scuole; 19) la realizzazione e/ o la gestione di strutture extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali r. S. A. , per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale; 20) effettuare qualsiasi altra attivita' avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/ 2001. La cooperativa potra' gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso. La cooperativa potra' aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con enti pubblici- territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficolta'; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare( nei limiti di cui alla l. 381/ 1991), commerciale, industriale e finanziaria( nei limiti di cui alla l. 197/ 91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. Nell' ambito dell' oggetto sociale come sopra specificato, la societa' potra' porre in essere- non a titolo prevalente- le attivita' strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto e nei limiti della previsione dell' art. 2361 c. C. , interessenze e partecipazioni in altre societa', consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari- non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico- utili od opportune, esclusa in qualsiasi forma la raccolta del risparmio. Per il conseguimento del suo oggetto, la societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future. 4. Durata e primo esercizio sociale la durata della societa' e' stabilita fino al 31 dicembre 2070. Il primo esercizio sociale si chiudera' il 31 dicembre 2021 5. Capitale la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio ammonta ad euro 50, 00( cinquanta virgola zero zero) pertanto i versamenti eseguiti ammontano a complessivi euro 150, 00( centocinquanta virgola zero zero), che sono interamente versati dai soci come segue: celentano patrizia euro 50, 00( cinquanta virgola zero zero) versato in contanti; ambrosino tullio euro 50, 00( cinquanta virgola zero zero), versate in contanti; coletta luciana euro 50, 00( cinquanta virgola zero zero) versate in contanti; 6. Organizzazione e funzionamento l' organizzazione e il funzionamento della cooperativa sono disciplinati dallo statuto sociale di cui appresso. 7. Amministrazione a comporre il consiglio di amministrazione per i primi tre esercizi sociali sono nominati: celentano patrizia presidente del consiglio di amministrazione, ambrosino tullio consigliere coletta luciana consigliere, gli amministratori accettano la carica e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di decadenza o ineleggibilita' alla carica conferita. 8. Disciplina alla societa' si applicano le norme dettate in materia di societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibili, ai sensi e per gli effetti e nei limiti previsti dall' art. 2519 c. C. ; la nomina di un organo di controllo e' necessaria nei casi previsti dall' art. 2543 c. C. 9. Spese imposte e spese di questo atto e delle dipendenti formalita' staranno a carico della societa' cooperativa qui costituita; l' importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della societa' ammonta ad euro 1. 700, 00( millesettecento virgola zero zero). 10. Agevolazioni si invocano tutte le agevolazioni previste in materia di cooperativa in quanto la cooperativa intende essere a mutualita' prevalente, all' uopo autorizzando il notaio rogante a chiedere l' iscrizione nella relativa sezione dell' albo delle cooperative. L' organizzazione, il funzionamento ed i patti sociali sono regolati dal seguente statuto sociale. Statuto sociale art. 1 denominazionee' costituita una societa' cooperativa sociale a responsabilita' limitata denominata: coooperativa sociale accadia art. 2 sede la sede della cooperativa e' posta nel comune di formia. Art. 3 oggetto e scopo la cooperativa non ha finalita' di lucro ed ai sensi dell' art. 1, legge 8 novembre 1991 n. 381, la societa' intende perseguire l' interesse generale della comunita' alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell' art. 1 lettera a) della legge 381 del 1991. In particolare, la cooperativa si propone di esercitare la propria attivita' secondo i principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall' art. 2512 c. C, ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti dei beni o di servizi da parte di questi ultimi, ma potendo svolgere in modo residuale la propria attivita' anche nei confronti dei terzi. L' attivita' della cooperativa, come disciplinata dal presente articolo, e' incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori, che si avvalgono della cooperativa stessa per ottenere emolumenti alle proprie prestazioni di lavoro a migliori condizioni di quelle di mercato. Nello svolgimento delle suddette attivita', condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dall' art. 2512 c. C. , la cooperativa, a seguito dell' esercizio collettivo dell' impresa, e' in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potra' essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall' ordinamento giuridico, fermo restando quanto previsto per i" soci volontari" dall' art. 2, legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa potra' avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall' ordinamento giuridico. Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/ 1991, ai sensi dell' art. 111- septies disp. Att. E trans. Cod. Civ. , la presente cooperativa sociale e' considerata cooperativa a mutualita' prevalente. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La cooperativa puo' dunque aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. L' adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione. I rapporti tra la societa' e i soci saranno disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell' attivita' mutualistica tra societa' e soci e che saranno predisposti dall' organo amministrativo e approvati dall' assemblea dei soci ai sensi di legge. Oggetto la cooperativa, per raggiungere lo scopo mutualistico, in relazione alle opportunita' occupazionali per i soci e alle attitudini professionali dei medesimi, ha ad oggetto l' organizzazione e la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi a favore di singoli e della collettivita', ai sensi dell' art. 1 lettera a) della legge 381 del 1991. In particolare la societa' potra': 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/ o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc. , ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; 2) coordinare e gestire servizi socio- assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi; 3) organizzare e gestire servizi socio- educativi- assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. , per conto di enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi; 4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi; 5) adoperarsi affinche' ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacita' e della sua dichiarata disponibilita'; 6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell' utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; 7) l' assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze- madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all' integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante; 8) la realizzazione e la gestione d' opere per l' inserimento dell' anziano e del disabile psichico o fisico nella societa'( parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attivita' socio- culturali); 9) centri diurni d' assistenza e d' incontro per minori, ragazze- madri, disabili psichici e fisici ed anziani; 10) la realizzazione di case famiglie, comunita' alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze- madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d' assistenza familiare; 11) la gestione d' asili nido, scuole materne, nonche' dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche e di quant' altro puo' essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternita' ed il libero ed armonico sviluppo del bambino; 12) l' istituzione e la gestione del tele- soccorso, tele- assistenza e tele- medicina; 13) la realizzazione e? o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali nell' ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati; 14) la realizzazione e? o, la gestione di centri diurni; 15) organizzazione e gestione dell' assistenza domiciliare integrata anche in convenzione e con personale specializzato; 16) la prestazione dell' assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; 17) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informagiovani; 18) gestione di servizi d' aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico- sanitario nelle scuole; 19) la realizzazione e/ o la gestione di strutture extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali r. S. A. , per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale; 20) effettuare qualsiasi altra attivita' avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/ 2001. La cooperativa potra' gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso. La cooperativa potra' aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con enti pubblici- territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficolta'; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare( nei limiti di cui alla l. 381/ 1991), commerciale, industriale e finanziaria( nei limiti di cui alla l. 197/ 91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. Nell' ambito dell' oggetto sociale come sopra specificato, la societa' potra' porre in essere- non a titolo prevalente- le attivita' strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto e nei limiti della previsione dell' art. 2361 c. C. , interessenze e partecipazioni in altre societa', consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari- non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico- utili od opportune, esclusa in qualsiasi forma la raccolta del risparmio. Per il conseguimento del suo oggetto, la societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future. Art. 4 durata la durata della societa' e' stabilita fino al 31 dicembre 2070. Art. 5 soci il numero dei soci lavoratori e' variabile, ma non puo'
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