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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'articolo 45 della costituzione della repubblica italiana; la cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8 novembre 1991 numero 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita': la gestione di servizi sociali orientati alla risposta dei bisogni di persone portatrici di disabilita' psicofisiche. In relazione a cio' la cooperativa potra' gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio per conto terzi: - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - attivita' e servizi di riabilitazione; - servizi domiciliari e/o territoriali di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia o altre strutture di accoglienza. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico; 5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attivita' di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.
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