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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8. 11. 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - servizi socio - sanitari ed educativi per il recupero e l'integrazione di tossicodipendenti; la gestione di centri di lavoro per la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere; la conduzione di fondi agricoli di proprieta' e non; l'allevamento e la riproduzione di bestiame; la trasformazione, la commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento; la prestazione di servizi a enti pubblici e a privati, lo svolgimento di piccoli lavori edili (muratura, ristrutturazioni), la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, anche alcooliche e superalcooliche, commercio al minuto di pasticceria fresca e conservata, gelati, dolciumi freschi e conservati, pane paste alimentari, sfarinati, prodotti preparati comunque derivanti da sfarinati alimentari e l'attivita' di bar, anche tramite l'addestramento professionale di persone disagiate; l'esercizio di attivita' professionali e culturali allo scopo di promuovere l'inserimento nella vita attiva, anche tramite l'addestramento professionale, di persone tossicodipendenti e/o ex tossicodipendenti ed emarginati sociali, mediante lo svolgimento in forma associata della loro attivita'. Questo scopo si esplichera' soprattutto nella conduzione di comunita' terapeutiche. La cooperativa si propone inoltre di svolgere, nel rispetto della persona ed attuando i principi della solidarieta', attivita' organizzative di qualsiasi tipo miranti al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in situazione di disagio psicofisico, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialita' personali, culturali e professionali, nonche' all'inserimento di persone che si trovino in condizioni di emarginazione. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi; 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali; 5) istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3. 3. 94 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. . Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C.
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