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Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a della legge 8 novembre 1991, n. 381, la cooperativa sociale opera senza finalita' lucrative e persegue l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss. Mm. Ii. . Le attivita' e i servizi offerti dalla cooperativa sono orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di giovani e adulti in stato di difficolta', portatori di handicap, minori, extracomunitari ed immigrati in condizione di fragilita', anziani in condizioni di difficolta' sociali, economiche o psicofisiche, malati di alzheimer, tossicodipendenti, alcolizzati, malati di ludopatia, soggetti disagiati, emarginati, discriminati in genere secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo. La societa', al fine del perseguimento dei suoi scopi, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. In particolare, la cooperativa, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dalla disciplina regionale in materia, si propone di effettuare le seguenti attivita': a) di perseguire esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale e di assicurare nei limiti di una corretta gestione economica, il diritto ad un lavoro stabile, retribuito a tutti i soci cooperatori che siano in grado di svolgere attivita' nei campi di cui al presente articolo; b) di stabilire rapporti e convenzioni con le altre societa' cooperative, con le regioni, le province, i comuni, le organizzazioni sindacali, gli enti locali (a. U. S. L. , comunita' montane, liberi consorzi), gli istituti universitari e ogni altro ente pubblico e privato, nazionale e comunitario, commerciale e non commerciale; c) di divenire un punto di riferimento per tutti coloro che riconoscono nella cooperazione tra lavoratori uno strumento di democrazia e di giustizia sociale, per quanti operano nei campi di cui al presente articolo e sentano di aderire agli indirizzi della cooperativa e di tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentira', a creare occasioni di un lavoro stabile retribuito e adeguato alle necessita' di ciascuno; d) di tendere al miglioramento della qualita' della vita di tutti i soggetti bisognosi attraverso attivita' di sostegno morale e materiale e di tendere ad un allargamento del campo di interesse e di azione della cooperativa in modo da essere in grado di produrre oltre che occasioni di lavoro, anche di assistenza sociale e di servizi sempre piu' vari e complessi; e) di promuovere ed organizzare la formazione dei soci della cooperativa e di promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio sanitari, assistenziali, della protezione civile e della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarieta' popolare in cui si esprime la capacita' aggregante e creativa della gente, anche accogliendo gli obiettori di coscienza e gli ammessi al servizio civile, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con le autorita' statali competenti; f) di affiancarsi alle forme di cooperazione tra i lavoratori, sia per coadiuvarne l'espansione con la propria attivita', sia per condividerne indirizzi ed azione democratica; g) di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in italia: a tal proposito con delibera del consiglio di amministrazione la cooperativa puo' aderire ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nonche' ad altri organismi economici e sindacali che si propongono di svolgere attivita' cooperative e mutualistiche di lavoro o di servizio; h) di favorire lo scambio culturale con gli altri componenti sociali effettuando pubblicazioni su opere, studi e ricerche, rilevazioni, elaborazione ed indagini statistiche fatte e garantendo l'aggiornamento culturale e professionale dei soci; i) di garantire la previdenza e la mutua assistenza con la fondazione di casse e di istituzioni che sono governate da apposito regolamento interno da redigersi a cura del consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea dei soci; j) di conservare gli studi e le ricerche fatte, che rimangono comunque di proprieta' della cooperativa; k) di improntare la propria organizzazione al conseguimento della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e partecipazione alle decisioni fra i soci quale che sia il loro ruolo e la loro qualifica, nonche' di costituire ed eseguire rapporti mutualistici improntati nel rispetto del principio di parita' di trattamento; l) di rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile e le opportunita' lavorative delle donne; m) di istituire un centro di formazione professionale per operare nel campo della formazione, riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori occupati, disoccupati, dei soggetti in cerca di prima occupazione, al fine di garantire loro il raggiungimento di una o piu' qualifiche professionali, anche differenti rispetto a quelle contemplate nello scopo o nell'oggetto sociale della cooperativa, utili per il loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro a norma delle vigenti leggi in materia di formazione professionale. N) attivare iniziative finalizzate alla raccolta fondi, al fund raising e al reperimento di risorse orientate al perseguimento delle finalita' della cooperativa e alla realizzazione delle diverse attivita'; o) promuovere e/o sottoscrivere accordi e alleanze con altri enti pubblici e privati per il raggiungimento delle proprie finalita'; p) promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa, attivita' o servizio considerati utili al raggiungimento delle proprie finalita'. Q) stipulare convenzioni e accordi, contratti, protocolli con enti pubblici e privati, ivi comprese le cooperative e le associazioni sociali, per la gestione e lo sviluppo dei servizi e delle attivita' di tipo socio assistenziale, formativo, educativo, sociale, sanitario, socio-sanitario, assistenziale, pedagogico, di accoglienza, preventivo, di consulenza ed intervento, di tutela, di mediazione o comunque connesso e/o complementare ritenuto e/o utile allo scopo sociale. R) finanziare progetti e iniziative rientranti nello scopo sociale o idonee al miglior perseguimento dello stesso e prestare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore di terzi ed anche per debiti assunti da terzi, purche' nel rispetto del conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa. S) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione finalizzata allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa, inoltre, potra' svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali. A tale scopo puo' richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'u. E. , banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potra', inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La cooperativa potra' aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c. C. La cooperativa potra' promuovere anche l'autofinanziamento della societa' cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. A norma dell'art. 11 della legge 381 del 1991, la cooperativa potra' elaborare programmi di finanziamento e sviluppo di altre cooperative sociali e/o loro consorzi, nonche' partecipare alla costituzione di reti di imprese. La cooperativa potra' infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c. C. La cooperativa potra' realizzare ogni altra attivita' direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
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