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La cooperativa si propone di promuovere l'elevamento morale e materiale dei propri associati e non, e la piena solidarieta' fra gli stessi. Per raggiungere questa finalita' la cooperativa intende recuperare e valorizzare la spiritualita' cristiana organizzando a tal fine convegni,dibattiti, conferenze, corsi di studio, promuovendo momenti di incontro con le differenti esperienze operatni all'interno della chiesa e accogliendo gruppi che vogliono approfondire il proprio cammino di fede; la cooperativa intende altresi' rendere un servizio socialmente utile a favcore delle categorie sociali meno tutelate esercitando le seguenti attivita': offire assistenza diurna e notturna ad handicappati, anziani, banbini , ecc. - offrire assistenza di tipo educativo a bambini handicappati, anche costruendo o gestendo asili e scuole; - organizzare attivita' ricreative, soggiorni estivi ed invernali, convegni, mostre, fiere, nonche' collaborare con enti pubblici e privati per le suddette attivita'. Per questi scopi la cooperativa puo' partecipare con propri fondi e quote ad altre cooperative che organizzino e gestiscano attivita' similari; realizzare e/o gestire centri idonei, case accoglienza appartamenti per studenti, sia propri che di terzi per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti commi; - produrre e vendere sussidi e strumenti di approfondimento spirituale e culturale; la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, quali ad esempio: -assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi oggetto comune, affine o comunque connesso al proprio; -dare adesione, partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -contrarre mutui, concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qulasivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; -richiedere ed utilizzare la provvidenze disposte della cee, dallo stato e dalla regione, da enti locali, nonche' finanziamenti, contributi, lasciti disposti da enti ed organismi pubblici e'o privati interessati allo sviluppo della cooperazione; -acquistare e vendere, prendere e concedere in affitto, locazione o comodato unita' immobiliari, mobiliari necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale e al corretto funzionamento della cooperativa; -operare anche in comuni diversi da quello in cui e' posta la sede legale e aprire succursali anche in comuni diversi da quello in cui e' posta tale sede. Il tutto esclusivamente per conto proprio e con esclusione comunque dell'esercizio di attivita' di cui all'art. 2 della legge 2. 1. 1991 n. 1 e nel rispetto delle norme contenute nel d. L. 95/1974 converito nella legge n. 216/1974 e modificato con l'art. 12 della legge 23. 3. 1983 n. 77, nella legge 2. 1. 1991 n. 1, nonche' nel d. L. 3. 5. 1991 n. 143. La cooperativa potra' effettuare, a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamente presso i propri soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico sotto ogni forma. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguera' automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. La raccolta dovra' essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica; la cooperativa rilascera' ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci verranno disciplinate le modalita' di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri: -deterrminazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici; -determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi ; -determinazione delle modalita' e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto. I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale, dovra' altresi', comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 del d. L. 14. 12. 1992 n. 481 e relativi emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto.
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