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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente alla legge n. 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge n. 381/91 come modificato dal d. Lgs. N. 112/17 e s. M. I. ; b) lo svolgimento di attivita' d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge n. 381/91. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attivita' di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e' funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) area servizi sociosanitari ed educativi inclusi quelli elencati nell'articolo 1 lett. A) l. 381/91: 1. Programmazione e gestione di comunita' educative di accoglienza e di centri aperti socio educativi; 2. Programmazione e gestione di attivita' didattica e ludica inerente il ciclo educativo dell'infanzia, ciclo primario e secondario; 3. Programmazione e gestione di attivita' di accoglienza e custodia di bambini in genere; 4. Programmazione e gestione di attivita' di aggregazione giovanile; 5. Programmazione e gestione di supporti individuali e di interventi educativi domiciliari; 6. Realizzazione di attivita' in collaborazione con le realta' scolastiche; 7. Programmazione e gestione di attivita' educativo ricreative; 8. Realizzazione di interventi di sostegno alla genitorialita'; 9. Gestione di attivita' di ricerca in campo didattico e pedagogico in proprio o in collaborazione con altri, organizzazione di laboratori di manualita', laboratori di diversa natura e genere, corsi espressivi, laboratori teatrali e musicali, di informatica, corsi di lingua straniera; 10. Programmazione e gestione di visite guidate e gite scolastiche ed attivita' di intrattenimento in genere; 11. Realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento; 12. Programmazione e gestione di centri ricreativi estivi, invernali e in concomitanza con le pause festive scolastiche, di campi estivi e invernali; 13. Programmazione e gestione di iniziative di sensibilizzazione finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo in ogni suo genere e al contrasto della poverta' educativa, alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare in ogni suo genere; 14. Programmazione e gestione di attivita' ed eventi di carattere socio-culturale ed educativo per la collettivita'. Poiche' la cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto plurimo le attivita' di cui alla precedente lettera a) sono funzionalmente connesse in ragione dell'avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati alle seguenti attivita': b) area inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 lett. B) della l. N. 381/91: 1. Catering, ristorazione e gestione di mense scolastiche e non, ristoranti, bar e circoli ricreativi per imprese, enti pubblici o privati; 2. Produzione, preparazione, consegna, trasporto pasti, cibi e bevande anche preconfezionati; 3. Attivita' di pasticceria, gelateria, bar-caffetteria, nonche' tutte quelle attivita' che prevedono la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche, in locali aperti al pubblico; servizi di catering e banqueting in proprio e/o per conto terzi, anche tramite l'utilizzo di alimenti precotti e/o confezionati; produzione di pane e prodotti di panetteria freschi; commercio al dettaglio ed all'ingrosso di generi alimentari; la vendita al dettaglio e all'ingrosso di alcolici, superalcolici e derivati; organizzazione e svolgimento presso i propri locali o presso terzi di corsi di cucina, degustazione vini, alcolici e superalcolici; organizzazione di spettacoli musicali e di intrattenimento in genere; produzione artigianale di pasta fresca; lavorazione e tostatura artigianale del caffe'; rivendita di giornali e riviste ed articoli da regalo; 4. Gestione di impianti e attivita' sportive, ricreative e di ristorazione; 5. Gestione e manutenzione di centri estivi, di campeggi e di colonie, promozione ed organizzazione di iniziative culturali e turistiche; 6. Servizi per l'utilizzo del tempo libero con particolare attenzione agli aspetti culturali e sociali, anche gestendo in proprieta' o in affitto sia in proprio che in collaborazione con altri, alberghi, musei e luoghi di interesse culturale ed artistico, nonche' impianti per il tempo libero, altre strutture della ristorazione e ricreazione, nonche' operando nel turismo scolastico, sociale, culturale, metropolitano, itinerante, congressuale, agrituristico e della terza eta'; 7. Promuovere ed organizzare corsi formativi sull'alimentazione; 8. L'organizzazione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste; 9. Attivita' di progettazione, realizzazione, arredo e manutenzione del verde sia pubblico che privato; 10. Gestione di strutture alberghiere (casa famiglia, casa vacanza, ostelli, bed and breakfast, agriturismo, campeggi, rifugi, fattorie didattiche, ecc. ); 11. Attivita' di pulizie civili e industriali, la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione sia di interni sia di esterni per enti pubblici o privati; 12. Spazzamento di rifiuti urbani esterni; 13. Attivita' di stireria per enti pubblici e privati; 14. Lavori di piccola sartoria; 15. Commercio di generi alimentari e non, sia in sede fissa che ambulante. Tali attivita' dovranno essere realizzate con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 per almeno il 30% (trenta per cento). La cooperativa adotta un organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attivita' esercitate. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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