Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 4 - scopo mutualistico ed attivita' scopo principale della cooperativa e' l'erogazione di servizi sociali e socio-sanitari a favore dei soci e non, anche attraverso lo svolgimento, in modo organizzato e senza finalita' di lucro diretto, delle attivita' necessarie per una riqualificazione morale, culturale, professionale e materiale di chi si trovi in una situazione di difficolta' nonche' attraverso l'integrazione sociale di chi si trovi in stato di indigenza, di bisogno o di emarginazione sotto qualsiasi forma e aspetto. Per quanto sopra ed in relazione ai requisiti ed interessi propri dei soci la cooperativa conformemente al 1 comma lettera a) dell'art. 1 legge 8/11/91 n. 381 nonche' all'art. 2 comma 1 lettere a), b), c) d. Lgs. 112/2017 svolge attivita' di erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, interventi e prestazioni sanitarie attraverso: - la gestione di case di riposo per anziani; - l'assistenza, domiciliare e non, dei soci e delle persone che si trovino in situazione di emarginazione o di indigenza, quanto precede in collaborazione ed a completamento dell'attivita' delle pubbliche istituzioni. La cooperativa potra' altresi' esercitare attivita' diverse e ulteriori rispetto a quelle sopra indicate che risultino connesse e strumentali a quelle di interesse generale sopra indicate a norma di legge. La cooperativa a norma del 2 comma dell'art. 2521 c. C. Pur operando prevalentemente a favore dei soci puo' altresi' svolgere la propria attivita' a favore di terzi. L'organo amministrativo potra' altresi' compiere tutti gli atti ed operazioni connessi, accessori, funzionali, strumentali o comunque utili per la realizzazione delle attivita' indicate.
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