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La cooperativa per il perseguimento del proprio scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci ha per oggetto: la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e di ogni altro livello di assistenza. Essa potra' pertanto, gestire, in forma completa, sia direttamente che indirettamente, con le forme del contratto di locazione, ovvero di affitto di azienda: - case di riposo per anziani sia autosufficienti che non autosufficienti; - case di cura, anche polispecialistiche, e strutture ospedaliere per attivita' di diagnosi e cura per malati acuti e/o lungodegenti, comprese le attivita' ambulatoriali e di day-hospital; - centri di diagnostica strumentale e di laboratorio; - strutture e centri di riabilitazione fisica e psicomotoria. Inoltre la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, nei confronti di soggetti portatori di handicap di qualsiasi genere, di anziani autosufficienti ed in genere di tutti i soggetti individuati dalle stazioni appaltanti per i servizi affidati alla cooperativa: - attivita' e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione, psichiatrici e di igiene mentale; - servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - servizi infermieristici e medici di assistenza alla persona sia al domicilio della stessa che nell'ambito della gestione delle varie strutture operative e di accoglienza in qualsiasi forma gestite; - attivita' educative di ogni genere; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno. Nell'ambito della propria attivita' la cooperativa potra' inoltre: - gestire integralmente il servizio di ristorazione sia all'interno che all'esterno delle strutture ad essa affidate, sia in forma diretta che in associazione di impresa, con somministrazione e distribuzione di cibi e bevande, nonche' tutte le attivita' connesse al funzionamento della mensa utilizzata; - svolgere, sia all'interno delle strutture in cui opera che all'esterno delle stesse, attivita' di lavanderia e ricambio di biancheria piana, nonche' la gestione del guardaroba personale degli ospiti e/o degli assistiti; - eseguire interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, igienizzazione delle strutture, compresi eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione; eseguire interventi e manutenzioni ordinaria degli immobili, delle aree verdi ed in genere degli ambiti in cui si svolge il servizio affidato; - svolgere servizi di trasporto in favore degli assistiti; - fornire alle stazioni appaltanti ogni tipo di consulenza ed assistenza in materia di organizzazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali. La cooperativa potra' inoltre svolgere attivita' di lavanderia, noleggio e ricambio biancheria piana per ogni tipo di utente. Per lo svolgimento di tutte le attivita' fin qui indicate la cooperativa potra' partecipare a gare di qualsiasi forma, genere o natura indette da enti pubblici e/o privati nelle varie forme di modalita' previste dalla legge, sia direttamente che in associazione temporanea di impresa nelle vesti di mandante e/o mandatario. La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita', connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonche'fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitata: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, societa' di capitali, cooperative e consorzi che svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale. 2) dare adesioni e partecipazioni a societa' commerciali, enti ed organismi economici, consortili e fidejussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le societa' preposte e fidi bancari ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitarne l'ottenimento del credito ai soci, nonche' a favore di enti e societa' partecipate e partecipanti; 4) promuovere e partecipare ad enti,societa',consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilita' del credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussione. A tal fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, cosi' come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione e per lo specifico settore di attivita'che ne forma l'oggetto: la cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito d i previdenza e di risparmio dei soci, istituendo se del caso una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17. 02. 1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del d. P. R. 29. 09. 1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal r. D. L. 12. 03. 1936 n. 375, dalle leggi 07. 06. 1974 n. 216 e 23. 03. 1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonch quelle di cui al d. L. 03. 05. 1991 n. 143. La cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della l. 31. 12. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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