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La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi b) lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa intende orientare la propria gestione secondo i parametri della mutualita' prevalente di cui agli art. 2512/2513 c. C. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' aderire alle associazioni di categoria. Considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, attivita' socio sanitarie e/o educative a favore delle persone svantaggiate cosi' come considerate dall'art. 4, comma 1, l. 381/91 per l'assistenza, l'istruzione, la rieducazione psico-motoria ed il recupero di "persone svantaggiate"; inoltre, puo' riferirsi al decreto leg. Vo n. 117/2017 - codice del terzo settore - che richiama attivita' di interesse generale, quali: 1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 2. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 3. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educative; 4. Alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; - favorire l'inserimento individuale o di piccoli gruppi di persone svantaggiate in attivita' autonome artigianali commerciali e professionali, tramite ausili tecnici e finanziari afferenti l'avvio del lavoro; - collaborare con gli enti pubblici e privati nella ricerca dei mezzi e delle condizioni migliori per un giusto inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. B) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attivita' di: - assemblaggio di oggetti in plastica, intreccio di vimini e di paglia per la copertura di sedie, fabbricazione di cesti, produzione di piccoli oggetti (bomboniere, soprammobili, accessori per la casa, articoli da regalo, ecc?), maglieria e tessuti, elettricita', elettronica, della ceramica, falegnameria, agricoltura e commercio; - istituzione di punti espositivi e di promozione per la distribuzione diretta dei beni prodotti e la rivendita di quelli acquistati. Le attivita' di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
Parole chiaveL'azienda Cooperativa Sociale Luce E Lavoro O.n.l.u.s. appartiene al macrosettore Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari. Il settore di attività (codice ATECO 88.10.00) è: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
Cooperativa Sociale Luce E Lavoro O.n.l.u.s. è conosciuta anche come: "COOPERATIVA LUCE E LAVORO O.N.L.U.S.", "LUCE E LAVORO O.N.L.U.S.", "SOCIETA LUCE E LAVORO O.N.L.U.S.", "SOCIETA COOPERATIVA LUCE E LAVORO O.N.L.U.S." e "COOPERATIVA SOCIALE LUCE E LAVORO O.N.L.U.S.".
Cooperativa Sociale Luce E Lavoro O.n.l.u.s. è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.