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Art. 4 oggetto sociale 4. 1 la cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. A), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarieta' e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficolta' fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici. 4. 2 la cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", cosi' come espressamente prevista e disciplinata dalla circolare del ministero del lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/1992, e successive modifiche ed integrazioni. 4. 3 la cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali che costituiscono presupposto per l'inserimento sociale dei soggetti svantaggiati, tali definibili ai sensi della vigente normativa di settore. L'attivita' della cooperativa medesima sara' svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni piu' adeguate alle capacita' ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitivita'. Sulla base di tali principi fondamentali, la cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalita' sociali, economiche ed educative, affinche', attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignita' umana e sociale. 4. 4 la cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualita' ai sensi e per gli effetti art. 2511 e ss. Cod. Civ. , ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attivita': - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; - l'attivita' di assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a bambini e giovani, garantendone la cura e la salvaguardia fisica e morale ed avendone presente ogni aspetto educativo e pedagogico; - l'erogazione di servizi socio-assistenziali ed assistenziali, compresa l'assistenza domiciliare, mediante prestazione di personale ad hoc, nel rispetto delle leggi vigenti; - l'erogazione di servizi di assistenza materiale e di riabilitazione ai disabili ed agli anziani, sia in centri organizzati dalla cooperativa che presso strutture pubbliche e private domiciliari, ospedali, nosocomi, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; - la gestione di comunita' terapeutiche, di residenze sanitarie assistenziali e simili e di altre istituzioni senza scopo di lucro per l'accoglimento di soggetti disposti al recupero; - l'organizzazione e la gestione di centri di telecompagnia, di telesoccorso e di telemedicina; - la gestione di poliambulatori mobili nelle aree rurali; - la creazione e la gestione di asili nido e di centri sociali; - l'indizione di conferenze, di incontri, di seminari, di mostre, avvalendosi dei mezzi di comunicazione piu' idonei (stampa, audiovisivi, cineforum, radio) per il conseguimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale verrano svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacita' professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della comunita' europea, dello stato, della regione e di altri enti. 4. 5 la cooperativa favorira', altresi', ogni inserimento in attivita' di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. Per tutte le attivita' in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la societa' si avvarra' dell'opera di detti professionisti. 4. 6 la societa' potra' compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dal consiglio di amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge. 4. 7 per la realizzazione delle attivita' sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni: a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attivita' coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91; b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovra' assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alla lettera "a" dell'art. 1 della legge 381/91.
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