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Scopo mutualistico: la cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attivita' costituente l'oggetto sociale - finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attivita' caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi. La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attivita' - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attivita' lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attivita' della cooperativa medesima e' diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa. La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci. Conseguentemente, la cooperativa e' considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente (art. 111-septies disp. Att. C. C. ). La societa' in funzione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: a) - non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) - non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi; c) - non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) - dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarita' dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: - il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalita' di organizzazione dell'attivita' mutualistica della societa' a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attivita' sociale; - i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; - i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse; - i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre societa'; - il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla societa', e della relativa remunerazione. Oggetto sociale: considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si propone di esercitare, con la prevalente opera dei soci ed attraverso il lavoro da essi conferito, un'impresa che ha per oggetto: - l'esecuzione di lavori di movimento terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri, movimento terra, sbancamenti e scavi di fondazione; - lavori stradali, ferroviari, idraulici e ripristini di impianti a rete; l'esecuzione di opere di segnaletica e sicurezza stradale e arredo urbano; - la costruzione, riparazione e manutenzione di reti idriche, fognarie, acquedotti, metanodotti, gasdotti e posa in opera di tubazioni per il convogliamento di gas e liquidi, l'allestimento delle relative centrali; - l'esecuzione di lavori di difesa e sistemazione idraulica; - l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria, forestale; - impresa di pulizia, lavori di giardinaggio e manutenzione del verde pubblico e privato; allestimento e sistemazioni di parchi, giardini, aiuole e fiere; manutenzione di mattatoi pubblici e/o privati, manutenzione di strade pubbliche e private, servizi di pubblica illuminazione e di segnaletica e sicurezza stradale; pulizia di pannelli fotovoltaici; servizi di lavanderia; - smaltimento di rifiuti, stoccaggio e riciclo di elementi ferrosi e non, lavori di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione; - gestione di mense, strutture ricettive, ricreative, di benessere e sportive, quali piscine e/o campi da calcio; - organizzazione e promozione di eventi di pubblico interesse e non; organizzazione di spettacoli in forma fissa e/o viaggiante; - attivita' di noleggio e montaggio di strutture per eventi, quali palchi e palcoscenici; - impresa di onoranze funebri, compresi i trasporti con auto funebri; disbrigo pratiche, remazione, addobbi floreali, necrologici, vestizione salme, affissione avvisi di lutto, ringraziamento e partecipazione, tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione di salme; assunzione di concessioni ed appalti di servizi e gestione di camere ardenti, obitori e servizi cimiteriali; - l'assunzione in appalto dei lavori come sopra indicati da privati, dallo stato, da enti pubblici e societa'; - attivita' edile e di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio; di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici di riscaldamento; - attivita' di acquisto, noleggio e gestione di piattaforme aeree nonche' l'acquisto, la vendita e la riparazione di pallets; - acquisizione di contratti di appalto della pubblica illuminazione, installazione o sostituzione di segnaletica stradale. - attivita' di servizi in genere ivi comprese le attivita' di facchinaggio, traslochi, trasporto e attivita' connesse; - servizi di pubblicita' in tutte le varie forme possibili ivi compresa l'attivita' di volantinaggio, con veicoli mobili o strutture fisse sia per conto di privati che di enti pubblici attraverso la gestione in proprio e per conto di terzi di spazi ed aree pubbliche avute in concessione dagli enti territorialmente competenti, esercizio dell'attivita' di call-center nelle diverse forme anche organizzate; - servizi di posta privata e amministrativi accessori, collaterali e connessi, trasporto, smistamento, scambio di effetti postali, recapito pacchi e vuotatore cassette di impostazione, assunti da pubbliche amministrazioni, da societa' o da ogni altro tipo dente sia pubblico che privato; - servizi di portierato, guardiania e vigilanza e quant'altro affine e connesso ai servizi di sicurezza in genere presso qualsiasi ente privato o pubblico compreso ospedali, case di riposo, strutture sanitarie. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. La societa' svolgera' le proprie attivita' volendosi avvalere di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali ed economiche previste dalla vigente normativa anche comunitaria o da normativa che in futuro dovesse essere emanata anche in ambito comunitario. La cooperativa, inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali potra' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; costituire, altresi', fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.
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