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La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: la gestione di servizi soci-sanitari ed educativi. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potra' svolgere le seguenti attivita': 1) resa di servizi sociali, come anche previsto dalla legge regionale, n. 22 del 1986 e dalla l. 328/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la promozione, l istituzione e la gestione di attivita' quali: - assistenza socio sanitaria, sia a domicilio che in appositi centri di ascolto e di prima accoglienza, comunita' alloggio, centri di accoglienza per ospitalita' diurna e residenziale, case albergo, case protette, soggiorni vacanze, comunita' familiari, case di riposo e di assistenza. - servizi sociali a favore di minori, asili nido, scuole materne, servizi di baby-sitter, doposcuola e ludoteche. - sportelli informa - giovani, assistenza ed orientamento. - prevenzione del disadattamento e della criminalita' minorile. - assistenza sociale socio- psico-pedagogica. - iniziative di sostegno economico, sociale e psico-pedagogico. - attivita' di volontariato di conforto, di assistenza e cura socio assistenziale e sanitaria anche attraverso la fornitura di capi di vestiario, di buoni pasto e derrate alimentari (banco alimentare). - strutture atte alle prestazioni a ciclo continuo e/o diurno in fase post acuta quali: presidi di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilita' fisica, psichica e sensoriale, presidi di tutela della salute mentale in regime diurno ed in day hospital psichiatrico. - strutture residenziali psichiatriche e strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per soggetti affetti da dipendenze e tossicodipendenze. - impianti e strutture sportive istituite per supportare processi riabilitativi psico-fisici e sensoriali. - impianti e strutture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, finalizzati all armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale. - la facilitazione dei processi di superamento di situazioni emarginanti, atti a prevenire e/o limitare la disabilita' e per consentire la permanenza del portatore di handicap nel proprio ambiente sociale e familiare. - servizi di intervento socio-psico-terapeutico riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa. - iniziative di assistenza ed accompagnamento dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali nei presidi pubblici e privati, nonche' a domicilio, presso i presidi ospedalieri, i luoghi di villeggiatura, gli istituti scolastici, i centri e le istituzioni pubbliche e private, i servizi pubblici e privati di igiene e cura personale. - attivita' di trasporto, urbano ed extraurbano, di anziani, infermi, inabili, disabili ed in generale di tutte le categorie svantaggiate. - attivita' di accoglienza ed assistenza, domiciliare e residenziale. - promozione ed attuazione di azioni che facilitino la crescita sociale. - iniziative formative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale e a tutte le categorie svantaggiate in genere, volte al loro accrescimento umano e culturale ed al loro inserimento sociale e professionale. 3) lo svolgimento di qualsiasi attivita' didattica e formativa di tipo scolastico, universitario e professionale, rivolta a studenti di ogni ordine e grado; attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche. 4) lo svolgimento delle seguenti attivita': - programmazione e gestione di iniziative culturali, seminariali, ricreative, formative e socio assistenziali e sanitarie, in favore degli emigrati, anche nell ambito dello stesso stato e delle loro famiglie. - promozione della ricerca e dello sviluppo nei settori sociale, assistenziale, sanitario, artigianale, musicale, commerciale, industriale, turismo, sport, spettacolo, agricoltura e pesca. - programmazione, realizzazione e gestione di azioni formative finalizzate alla diffusione della cultura d impresa, alla formazione professionale, all accrescimento delle capacita' professionali e manageriali degli associati e dei terzi, occupati, inoccupati, disoccupati, liberi professionisti e/o dipendenti di enti pubblici ed aziende private. La societa' cooperativa puo' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti previsti da qualsiasi legge e provvedimento. In conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La cooperativa puo' ricevere prestiti infruttiferi dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidita' secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. All'anzidetto fondo affluiranno i conferimenti di capitale dei soci sovventori. La cooperativa si propone, altresi', l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e a solo titolo esemplificativo: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. In ogni caso la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attivita' di gestione di servizi socio-sanitari ed assistenziali quali previsti dall art. 1, comma 1, lettera a , della legge 381/91, e quindi indipendentemente dalla elencazione sopra effettuata potra' svolgere esclusivamente l attivita' che si inquadra nella detta normativa. La societa' per tutte le attivita' sopra indicate, che siano ritenute "attivita' protette" dovra', nel rispetto delle norme di legge in vigore, ricorrere all'opera di professionisti. La societa' affidera' a professionisti del settore, lo svolgimento delle attivita' che siano ritenute "attivita' protette" ai sensi della legge, limitandosi - in tal caso - ad approntare i locali e le strutture per lo svolgimento delle stesse. E' escluso - in ogni caso - l'esercizio in proprio da parte della societa' di "attivita' professionali", e cio' nel pieno rispetto di ogni norma di legge in vigore.
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