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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunita', deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita' ed in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto prevalente dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa prevalentemente ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d. Lgs. 112/2017 la differenza retributiva massima tra lavoratori subordinati non puo' essere superiore al rapporto uno a otto a parita' di ore o giornate effettivamente lavorate cosi' come previsto dal rapporto di lavoro in essere. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto ai sensi del decreto legislativo n. 112/17 (riforma dell'impresa sociale) le seguenti attivita': - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328. E successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 e cioe': a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99) del regolamento ue n. 651 della commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1128, le quali versino in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) la gestione di soggiorni per persone anziane e/o ammalate, anche non autosufficienti, minori, comunita' alloggio, case famiglia e piu' in generale tutte le attivita' socio educative, socio assistenziali, in via temporanea e continuativa, nonche' lo svolgimento delle attivita' connesse di pulizia, sanificazione, lavanderia e ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; 2) fornire servizi di assistenza sanitaria ed infermieristica, anche domiciliare, a favore degli anziani e piu' in generale delle persone svantaggiate; 3) stipulare convenzioni con gli enti territoriali al fine di gestire in collaborazione con questi servizi socio assistenziali di pubblica utilita', anche con l'impiego di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente; 4) prestazioni di assistenza domiciliare a portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficolta', garantendone la cura, la sorveglianza fisica e psichica; la prestazione dell'assistenza di cui sopra, anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, comunita' luoghi di villeggiatura; 5) la prestazione alle famiglie di un servizio atto all'educazione del bambino, favorendo l'inserimento a tutti i minori in stato di bisogno anche temporaneo; 6) la promozione del recupero psichico dei degenti e degli ex degenti degli ospedali psichiatrici; 7) la gestione degli asili nido e dei centri diurni per minori da 0 a 5 anni; 8) la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale dei soci, allo scopo di ampliare la loro formazione e qualificazione; 9) la promozione dell'educazione alimentare per la corretta tutela della salute o per la prevenzione delle malattie; 10) la gestione di strutture pubbliche o private di assistenza rivolte a soggetti svantaggiati indicati nell'art. 10, n. 27 ter, d. P. R. N. 633/72 quali anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti senza fissa dimora richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, nonche' centri di cura preventiva, cliniche, palestre, a scopo terapeutico riabilitativo, ambulatori e poliambulatori medici, strutture sanitarie in genere. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; - promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; - partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o tramite a. T. I. , a. T. S. O reti di imprese, per lo svolgimento delle attivita' previste dallo statuto - aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali; - emettere strumenti finanziari, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa; - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. ; per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 88.10.00 corrisponde a: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
In base alla dimensione, Cooperativa Sociale S.c.a.t.a. Società Cooperativa Assistenza Tutelare Alessandrina - Impresa Sociale è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 1.3 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.