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Scopo mutualistico la cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro, suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione socia-le dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi ai sensi dell'art. 1, lett. "a)", della legge 381/91. E suc-cessive modifiche e integrazioni, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della di-ciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss. Mm. Ii. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la demo-craticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' ri-spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-ritorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', potra' cooperare attivamente, con altri enti coopera-tivi, altre imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-diante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' so-ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazio-ne coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento del-le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap-posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 a-prile 2001 n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-ci, gli amministratori devono rispettare il principio di pari-ta' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa potra' avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti non soci in assenza di idonee figure professionali presenti fra i soci. Agli stessi verra' applicato il ccnl in vigore per le mansioni e le categorie di inquadramento per le scuole paritarie. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative ita-liane. Oggetto sociale considerato lo scopo mutualistico cosi' come sopra definito, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto, diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubbli-ci e privati in genere, le seguenti attivita' educative: - istituzione e gestione di scuole di ogni ordine e grado; - interventi socio educativi per la prima infanzia; - attivita' di aggregazione di bambini, giovani ed adulti me-diante attivita' ricreative e culturali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-le, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme mo-dificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipa-zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' ana-loghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con partico-lare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisi-ti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una se-zione di attivita', disciplinata da apposito regolamento appro-vato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-mento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni atti-vita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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