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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualita' prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali. Lo scopo della cooperativa e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, socio sanitari ed educativi nei settori indicati al successivo articolo 4. Essa intende conseguire tale scopo mediante: l'assistenza materiale e morale delle persone che versano in stato di disadattamento; la prevenzione della tossicodipendenza e la riabilitazione e cura degli ex-tossicodipendenti e alcolisti. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalita' di solidarieta' sociale analoghe od affini. La cooperativa persegue le proprie finalita' statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attivita' ed alla gestione della cooperativa. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto, funzionale allo scopo terapeutico proprio della cooperativa, lo svolgimento delle seguenti attivita': l'assunzione di qualsiasi lavoro ed attivita' relativa all'assemblaggio, montaggio, confezionamento di prodotti di qualunque genere; lo svolgimento di qualsiasi tipo di lavoro artigianale, di legatoria e lavori a questa connessi; l'assunzione di qualsiasi lavoro ed attivita' socialmente utile richiesti da enti locali e livello comunale, provinciale, nonche' indicati dalla regione lombardia, sia di tipo manuale che impiegatizio; l'assunzione di qualsiasi lavoro ed attivita' relativa a tinteggiatura, tappezzeria, rigoverno e sistemazione di alloggi, uffici, magazzini e di qualsiasi altro locale; l'assunzione di qualsiasi lavoro ed attivita' relativa alla pulizia e manutenzione di giardini, di parchi e aree verdi, comprese le attivita' di inseminamento, coltivazione e collocazione a dimora di piante, arbusti e fiori; la conduzione di aziende agricole nonche' coltivazioni ortofrutticole e o florovivaistiche; lo svolgimento di ogni attivita' connessa alla coltivazione del fondo, compreso l'allevamento di animali, apicolture, etc. ; la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attivita' suddette, anche ne confronti di privati consumatori; per tale commercializzazione la cooperativa potra' dotarsi di apposite strutture e o impianti sia mobili che immobili utili allo scopo; le attivita' sopra elencate avranno esclusivamente una rilevanza interna alla cooperativa, quali strumenti per l'attuazione delle sue finalita' terapeutiche, e non sono pertanto finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Per lo svolgimento di tali attivita', nello spirito del precedente articolo 3) la cooperativa si avvarra', in via prioritaria, direttamente delle capacita' professionali dei propri soci lavoratori, in conformita' con quanto disposto dalla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del volontariato dei propri soci. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attivita' finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e d. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) costituire ed essere socia di societa' per azioni e a responsabilita' limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonche' stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del c. C. ; c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; f) emettere azioni di partecipazione cooperativa privi di diritti amministrativi ed ogni altro titolo di debito e/o strumento finanziario non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, tutte le attivita' anche di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
Parole chiaveL'area di business di Cooperativa Sociale Tetto Fraterno S.c. è il macrosettore Servizi alle famiglie, settore Servizi sanitari. La classificazione ATECO 87.20.00 identifica l'attività: Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti.
Cooperativa Sociale Tetto Fraterno S.c. figura anche con le denominazioni: "COOPERATIVA TETTO FRATERNO S.C.", "TETTO FRATERNO S.C.", "SOCIETA TETTO FRATERNO S.C.", "SOCIETA COOPERATIVA TETTO FRATERNO S.C." e "COOPERATIVA SOCIALE TETTO FRATERNO S.C.".
Cooperativa Sociale Tetto Fraterno S.c. è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.