Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Cooperativa Sociale Tipo A…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, come previsto dall'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 del c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. Nello svolgimento della propria attivita' essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci, ma potra' svolgere l'attivita' anche con terzi non soci. Con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potra' svolgere le seguenti attivita': gestire comunita' di accoglienza per minori, donne e in generale per persone in difficolta' o svantaggiate; fornire servizi di segretariato sociale, di informazione e accoglienza ai cittadini italiani e stranieri; gestire mense sociali e tavole calde; gestire asili nido e case di riposo; fornire servizi di assistenza domiciliare agli anziani; fornire servizi educativi per minori; gestire centri di educazione ambientale; gestire servizi di ricettivita' legati ad attivita' di formazione ambientale e sociale; organizzare e gestire corsi, convegni e seminari di formazione, informazione, aggiornamento professionale e socio-educativi; interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99) del regolamento ue n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modificazioni; persone svantaggiate o con disabilita', ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale, ai sensi del d. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora, iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia). Gestire altri servizi socio-sanitari ed educativi non precedentemente indicati; assistenza bambini scuolabus; assistenza bambini scuola dell'infanzia e scuola primaria; assistenza scolastica portatori di handicap; assistenza alla mensa; assistenza infermieristica; assistenza domiciliare anziani. La cooperativa, inoltre, potra' svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attivita' accessoria, connessa od affine a quelle sopra elencate. Tutti i servizi sopra citati saranno resi su incarico di privati cittadini, imprenditori, enti pubblici ed associazioni varie, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo stato e da enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; acquistare o prendere in affitto, immobili, attrezzature e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; acquistare o prendere in affitto aziende o rami d'azienda e, parimenti, cedere in affitto rami della propria azienda; intraprendere ogni attivita' rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potra', fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa: assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa', consorzi o enti, che svolgano attivita' analoghe, accessorie o complementari all'attivita' sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operativita' nei confronti del pubblico, nonche' partecipare sia come capo ? gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 ? septies del c. C. ; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e societa', cui la cooperativa aderisce. La cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. Lgs. N. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potra' aderire ad una o piu' associazioni nazionali delle cooperative. Il consiglio di amministrazione curera' l'iscrizione, presso il registro imprese, all'albo delle societa' cooperative a mutualita' prevalente, come cooperativa sociale di tipo a) e all'albo regionale delle cooperative sociali. In qualita' di cooperativa sociale la societa' e' riconosciuta di diritto a mutualita' prevalente, ex-articolo 111-septies delle disposizioni attuative del codice civile ed e' inoltre considerata onlus di diritto, ex-articolo 10, comma 8, del d. Lgs. N. 460/97. La societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresi' di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonche' di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.
Parole chiave