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La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, a norma della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'inclusione dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento alle persone con disabilita' intellettive e disturbi del neurosviluppo ed alle loro famiglie, nonche' alle persone socialmente svantaggiate ed alle loro famiglie. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Nella gestione dei servizi a favore di persone con disabilita' e loro familiari, la cooperativa adotta e fa proprio il codice di qualita' ed il manuale di autocontrollo (cqa) predisposto da "anffas nazionale ets - aps". La cooperativa fa proprie e si uniforma alle previsioni statutarie, regolamentari e deliberative di anffas nazionale inerenti alla sua appartenenza alla rete associativa della stessa anffas nazionale aps. La cooperativa, inoltre, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', coopera attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa realizza i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale della regione friuli venezia giulia mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. La cooperativa aderisce al consorzio anffas la rosa blu (consorzio degli autonomi enti di gestione a marchio anffas), nonche' puo' aderire a organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Potra' dare altresi' adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. * * * in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 381/1991, potranno essere oggetto della cooperativa le seguenti attivita': a) promozione, costituzione, amministrazione e gestione di strutture: - abilitative, riabilitative, sanitarie, assistenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilita' e/o in situazione di svantaggio sociale; - educative, al fine di favorire anche l'integrazione scolastica; b) prestazione in genere di ogni servizio atto a soddisfare i bisogni delle persone con disabilita' e/o in situazione di svantaggio sociale e delle loro famiglie; c) l'erogazione a terzi dell'attivita' di formazione, anche professionale. In quanto impresa sociale di diritto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, possono, altresi', essere oggetto delle attivita' della cooperativa, compatibilmente con le proprie specifiche finalita', quelle indicate all'art. 2 del medesimo decreto. La cooperativa potra': - stabilire e mantenere rapporti con le associazioni anffas presenti sul territorio di riferimento e/o sul territorio regionale o nazionale con particolare riferimento ad anffas friuli venezia giulia e con altri enti che si occupano di disabilita' e servizi alla persona; - partecipare ad iniziative di ricerca, prevenzione e riabilitazione sulle disabilita' intellettive e relazionali; - promuovere e gestire attivita' e campagne di sensibilizzazione della comunita' locale, provinciale e regionale sui temi inerenti lo scopo mutualistico della cooperativa. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: le persone socie e non socie, cittadine dell'unione europea ed extracomunitari in regola con la normativa sul soggiorno degli stranieri, con disabilita' e/o in situazione di svantaggio sociale quali indicate nell'art. 4 l. 381/91, e le loro famiglie. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie. Per lo svolgimento della propria attivita' la cooperativa potra' ottenere finanziamenti da enti pubblici e privati, anche attraverso un sistema di convenzionamento o la partecipazione a gare e appalti, prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' dal decreto legislativo 385/93 e dalle disposizioni del cicr. Puo' altresi' accettare donazioni ed ottenere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati. La cooperativa puo' svolgere tutte le attivita' riconducibili alle finalita' per le quali e' stata costituita anche partecipando ad enti, associazioni, societa' o consorzi. Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potra' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.
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