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La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del cosiddetto terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse fisiche, materiali e morali della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, anche con l'eventuale apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 381/1991, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, in particolare finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale nonche' all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovino in stati si bisogno, handicap e/o emarginazione, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: la gestione di servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari; lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/91. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attivita' di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi e' strettamente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. Scopo della cooperativa e' quello di realizzare, anche tramite l'inserimento lavorativo, un processo di inclusione sociale, avvalendosi della rete dei servizi che, a vario titolo, gravitano intorno alle persone inserite. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando possibilita' di continuita' occupazionale agli eventuali lavoratori soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire sia ai propri soci fruitori che ai terzi non soci che ne necessitassero i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. La cooperativa potra' quindi svolgere la propria attivita' anche con soggetti non soci. Considerato lo scopo mutualistico della cooperativa, cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati e considerata la complessita' dei summenzionati prevalenti ambiti, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo quindi sia servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attivita' volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto cosi' come previsto dalle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa si impegnera' a rispettare le condizioni organizzative previste a norma di legge per le cooperative a scopo plurimo. In relazione a cio', in particolare in quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 1 della legge 381/1991, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, senza preclusione alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti, anziani. Cio' attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla attivita' ed alla gestione della cooperativa. In relazione a cio' la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attivita', elencate in via esemplificativa ma non esaustiva: studiare e approntare anche per soggetti parzialmente professionalizzati situazioni nelle quali, accanto alla dimensione produttiva, vi siano spazi educativi, ricreativi e comunitari; mantenere in tali soggetti le capacita' acquisite frequentando la scuola dell'obbligo o altri istituti di formazione professionale o superiore, puntando allo sviluppo delle potenzialita' ancora esplicabili; valorizzare l'io del soggetto per aiutarlo a costruire una immagine positiva di se' come persona che abbia una sua autonomia, un suo ruolo preciso, il suo lavoro, la sua possibilita' di soddisfare aspettative sociali e familiari; promuovere le iniziative che favoriscono la sensibilizzazione della societa' soprattutto per i problemi dei disabili ed il progresso sociale ed economico degli stessi; il tutto con le seguenti modalita': servizi di formazione all'autonomia centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione, finalizzate anche al miglioramento della qualita' della vita, gestione di casa vacanza; attivita' e servizi di assistenza domiciliare; interventi miranti alla progressiva socializzazione ed integrazione sociale, culturale e interculturale; integrazioni miranti allo svolgimento di attivita' ricreative, sportive, educative e culturali; attivita' di sensibilizzazione ed animazione delle comunita' locali entro cui opera, al fine di renderle piu' consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone, promuovendo cittadinanza attiva; attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti; attivita' di assistenza sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati; attivita' e servizi educativi per l'infanzia e la famiglia, volti alla promozione del benessere e del gioco; interventi finalizzati al consolidamento dei rapporti con il territorio e la comunita' locale, alla conservazione dell'ambiente naturale; attivita' di formazione e consulenza. In relazione a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 1 della legge 381/1991 la cooperativa puo' realizzare i propri scopi sociali anche attraverso l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate mediante lo sviluppo e la gestione di attivita' agricole, industriali, commerciali e/o di servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a: lavorazioni manifatturiere in genere, assemblaggio o altre lavorazioni esternalizzate; altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, facchinaggio; commercializzare prodotti di ogni genere in particolare quelli inerenti lavorazioni artigianali proprie o di terzi; gestire attivita' di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della regione lombardia, del fondo sociale europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, rivolta sia ai soci che a quanti partecipano alle attivita' della cooperativa o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possano portare giovamento; nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine al raggiungimento dei suoi scopi sociali e concludera' tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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