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Scopo e requisiti mutualistici: la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' ed ha per scopo il miglioramento produttivo della terra e lo sviluppo della produzione agricola in genere attraverso la diffusione e commercializzazione dei prodotti dei soci allo stato naturale o, come risultato di adeguate trasformazioni e manipolazioni, alle migliori condizioni di mercato cosi' da tutelare al meglio le condizioni e le attivita' dei soci produttori agricoli. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. Conformemente al disposto del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, al fine di partecipare ai benefici previsti per le organizzazioni di produttori riconosciute, sono istituite le seguenti sezioni di soci produttori: sezione dei soci che hanno assunto l obbligo a conferire prodotti ortofrutticoli e a rispettare gli obblighi sanciti dall ocm relativamente alle associazioni di produttori ortofrutticoli (in breve sezione ortofrutta); sezione dei soci che hanno assunto l obbligo a conferire uva da vino e a rispettare gli obblighi sanciti dall ocm relativamente alle associazioni di produttori vitivinicoli (in breve sezione op vino); sezione dei soci che hanno assunto l obbligo a conferire olive da olio o mensa e a rispettare gli obblighi sanciti dall ocm relativamente alle associazioni di produttori olivicoli (in breve sezione op olio); sezione dei soci che hanno assunto l obbligo a conferire uva da vino, olive da olio o mensa e ortofrutticoli senza voler sottostare a tutti gli obblighi previsti nelle sezioni precedenti (in breve sezione altri conferimenti); sezione dei soci che aderiscono alla categoria speciale (in breve sezione speciale) di cui al successivo articolo 6. Conformemente a quanto disposto dal decreto del ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo numero 8867 del 13 agosto 2019, la sezione ortofrutta ha competenza esclusiva sulle decisioni che riguardano il programma operativo ed il suo funzionamento, cosi' come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 2 comma sei e dell'articolo 10 comma sei del predetto decreto ministeriale. La persona giuridica (cooperativa) non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni della sezione op ortofrutta. In seguito, per brevita', a ciascuna sezione dei soci si potra' indifferentemente fare riferimento per mezzo del numero ad essa relativo o della descrizione breve. La cooperativa non ha finalita' speculative e intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualita', applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e' impegnata. La cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico cosi' come sopra definito. L organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma, rispettivamente nella nota integrativa e nella relazione al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall art. 2513 del codice civile. La societa' in funzione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: non potra' distribuire dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Oggetto sociale: considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa dovra' e/o potra' svolgere le seguenti funzioni: assicurare la programmazione della produzione e l adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo; provvedere alla concentrazione dell offerta e commercializzare direttamente il prodotto degli associati; partecipare alla gestione delle crisi di mercato; ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita' e far redigere, all uopo, regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione e commercializzazione, nonche' di tutela ambientale, vincolanti per tutti gli aderenti; lavorare, trasformare, frigoconservare e commercializzare, anche al minuto, i prodotti conferiti dai soci, al fine di ottenere un effettiva concentrazione dell offerta e le migliori condizioni di mercato per il collocamento delle produzioni sociali, secondo le modalita' fissate dalle norme comunitarie e nazionali; assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita' ed adottare per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell assolvimento degli obblighi di cui al reg. Ce 178/2002; promuovere e svolgere in modo organizzato, corsi di formazione professionali, in ambito agricolo, per soci e terzi; organizzare stage in azienda, visite, incontri, collaborazione con enti pubblici e privati, promuovere e diffondere nuovi metodi per l agricoltura convenzionale, biologica, biodinamica e comunque un agricoltura ecosostenibile, con facolta', tra l altro, di usufruire di agevolazioni e finanziamenti da enti pubblici e privati; provvedere per conto dei soci e terzi alla gestione burocratica di tutte le pratiche necessarie in ambito agricolo, e cosi' a puro titolo esemplificativo: fiscali, assicurative, pratiche di finanziamento e quant altro necessario alla gestione agricola; assumere la diretta conduzione di terreni sia in affitto che in altra forma di compartecipazione, ottenere in concessione terreni anche incolti o insufficientemente coltivati, nonche' eseguire tutti i lavori necessari per il loro rimboschimento o per renderli produttivi; realizzare iniziative legate alla logistica; adottare tecnologie innovative; favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; provvedere con il proprio personale assunto anche alla raccolta sulla pianta e/o esecuzione delle pratiche colturali necessarie, secondo i disciplinari di produzione, garantendo la cernita, l eventuale confezionamento in loco e il condizionamento delle produzioni dei soci; garantire una trasparente gestione commerciale e finanziaria dei prodotti dei soci; garantire una diretta gestione amministrativa e di contabilita'; aderire o costituire in prima persona e/o tramite suoi soci persone giuridiche filiali per la commercializzazione e vendita dei prodotti dei propri soci; esternalizzare una delle attivita' previste dalla normativa comunitaria pur mantenendo in capo a se' la responsabilita' della sua progettazione e della sua esecuzione; rappresentare i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni agricole; rappresentare ed assistere i produttori associati nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi affini a quelli dell organizzazione produttori od utili al raggiungimento di questi; esercitare compiti di intervento sul mercato; stipulare, anche per conto degli associati, accordi e contratti necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; stipulare convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche' contratti per la fornitura dei servizi necessari ai detti scopi; divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, di gestione dei residui rispettose dell ambiente nonche' dell organizzazione di mercato. A tale fine potra' partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; provvedere ad istituire, sia direttamente sia aderendo ad organismi all uopo costituiti, sistemi e meccanismi, anche finanziari, per la vendita ed il ritiro dei prodotti dal mercato; riscuotere, in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti a loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria; formulare proposte agli enti pubblici e agli organi della pubblica amministrazione e partecipare alla formazione dei programmi nel settore agricolo; gestire direttamente, o tramite organismi promossi, collegati o partecipati, impianti per la raccolta, condizionamento e lavorazione dei prodotti degli associati; concedere fidejussioni od avalli a favore dei propri associati o societa' collegate, controllate o partecipate; promuovere, al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate, disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere eventuale iscrizione nell elenco delle igp previste nei regolamenti comunitari; promuovere e predisporre, al fine di migliorare qualitativamente la produzione degli associati, programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi costituiti ed alimentati dai contributi associativi e/o di organismi comunitari e nazionali; elaborare e presentare il programma operativo per il tramite dell associazione di organizzazione di produttori (aop) di appartenenza, ovvero affidare alla medesima il coordinamento e l esecuzione delle misure comuni ai piani operativi (po) presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni produttori socie della stessa aop; svolgere, inoltre tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle leggi nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la pubblica amministrazione nonche' i rapporti di esternalizzazione come previsto dall art. 27 del reg. Ce 543/2011 e recepito dal d. M. 3932/09 all art. 5; attuare la produzione, nelle condizioni ottimali e secondo i piu' moderni ed efficienti sistemi, di vini tipici e di olii ottenuti rispettivamente dalle uve e dalle olive conferite dai prevalentemente soci e la successiva vendita degli stessi; il confezionamento e/o imbottigliamento piu' idoneo ed in linea con le normative nazionali e comunitarie degli stessi, per la vendita sia in italia che all'estero, nelle forme ritenute piu' idonee e che meglio soddisfino le esigenze del mercato sia sul luogo di produzione sia in punti vendita destinati allo smercio esclusivo dei prodotti della cooperativa; assistere i soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura, in via prevalente, agli stessi di beni e servizi come ad esempio fertilizzanti, anticrittogamici, macchine agricole e quant altro utile e necessario alle coltivazioni; provvedere all acquisto di uve, mosti, vini, olive, olii atti al miglioramento qualitativo dei prodotti conferiti dai soci quando questi non soddisfino gli standard propri della cooperativa, o quando per avverse condizioni climatiche non si sia potuta raggiungere la quantita' necessaria a soddisfare gli standard suddetti; provvedere mediante propri tecnici, al controllo fitosanitario delle coltivazioni dei soci, avendo cura di ottenere prodotti che siano in linea con la normativa sanitaria in ordine ai contenuti di sostanze estranee presenti nei prodotti agricoli e zootecnici; assistere i soci e favorire fra di essi lo sviluppo di coltivazioni biologiche al fine di garantire prodotti sani e commercialmente piu' avanzati; ricercare, sviluppare e favorire la collaborazione con istituti di ricerca, enti ed istituzioni, sia nazionali che esteri, per le sperimentazioni, ricerche e studi nel campo delle coltivazioni, della conservazione, del confezionamento dei prodotti agricoli, avvalendosi, se cio' e' previsto, di eventuali contributi dello stato o di altri enti pubblici; gestire al meglio le immobilizzazioni, al fine di procurare benefici e/o ricavi all economia cooperativistica (utilizzo macchinari esistenti per eventuali lavorazioni conto terzi, sfruttamento energia solare, etc. ); gestire ed organizzare incontri per la degustazione di produzioni locali tipiche, per meglio valorizzare e commercializzare i prodotti propri della cooperativa; commercializzare prodotti alimentari e non sia all'ingrosso che al dettaglio; effettuare ogni altro investimento finanziario,mobiliare ed immobiliare utile al raggiungimento dello scopo cooperativistico. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi di esercizio necessari a realizzare programmi operativi ex art. 7 del d. Lgs. N. 102/05, di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese cooperative e non, aventi oggetto sociale affine o complementare al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Il consiglio di amministrazione, per una piu' puntuale attuazione del presente statuto, potra', altresi', predisporre uno o piu' regolamenti finalizzati a stabilire norme uniformi di valutazione, lavorazione e comportamento sia della cooperativa verso i soci, che di questi verso la stessa, che dovranno essere approvati secondo quanto previsto dal comma precedente.
Parole chiaveCooperativa Vinicola Olearia E Ortofrutticola Coltivatori Diretti S.ferdinando Di Puglia Socieata' Cooperativa Agricola In Sigla "Coop.coldiretti" appartiene al comparto Ingrosso prodotti di consumo e si occupa di Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo. Secondo la classificazione ATECO, il codice 11.02.10 indica: Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d..
I nomi alternativi di Cooperativa Vinicola Olearia E Ortofrutticola Coltivatori Diretti S.ferdinando Di Puglia Socieata' Cooperativa Agricola In Sigla "Coop.coldiretti" sono: "COOPERATIVA VINICOLA OLEARIA E ORTOFRUTTICOLA COLTIVATORI DIRETTI S.FERDINANDO DI PUGLIA SOCIEATA' COOPERATIVA AGRICOLA" e "COOP.COLDIRETTI".
La dimensione aziendale colloca Cooperativa Vinicola Olearia E Ortofrutticola Coltivatori Diretti S.ferdinando Di Puglia Socieata' Cooperativa Agricola In Sigla "Coop.coldiretti" nella categoria "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 328.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.