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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo "1", lettera a) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alia base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno,l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con io stato e [e istituzioni pubbliche. Il suo agire e' improntata al massimo rispetto dell'identita' della persona con l'obiettivo di favorirne l'integrazione sociale ed avversarne l'emarginazione attraverso: la promozione di iniziative tendenti al superamento delle situazioni emarginanti, al fine di favorire la partecipazione alla vita familiare, scolastica, sociale e produttiva; il sostegno a processi di de-istituzionalizzazione nell'ambito dei servizi socio-assistenziali attraverso la sviluppo di soluzioni alternative volte a favorire la domiciliarita'; l'attivazione di' processi volti i sviluppare l'autonomia e la socializzazione dello persone in stato di bisogno o di disagio; la sensibilizzazione della comunita' allo problematiche sociali attraverso la promozione di convegni, tavole rotondo, seminari; la assidua ricerca di relazioni socialmente proficue con i portatori di interessi presenti nel territorio in grado di generare: servizi efficaci e coerenti rispetto alle esigenze espresse dalla comunita'; una cultura sociale omogenea e diffusa, propria di cittadini, capaci di rappresentare e difendere le proprie istanza, propositivi nella partecipata ideazione di idonee politiche sociali. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e io sviluppo socio economico e culturale delle comunita', cooperativi attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della regione molise mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile del'impresa sociale. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa sociale che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa puo' operare anche con terzi. A norma della legge 142/01 e successivo modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma, subordinata o autonoma o in qualsiasi altra t'orma, consentita cella legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del codice della qualita' cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di federsolidarieta' confcooperative o/o sue successive modificazioni o integrazioni. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali, al rispetto del codice etico. La cooperativa potra' promuovere ed aderire a consorzi sociali le cui finalita' noti siano in contrasto con gli scopi sociali del presente statuto. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio dell mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di creare occasioni di lavoro e di reddito, per i soci, a condizioni piu' vantaggiose di quelle ordinariamente presenti sul mercato. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico, definita nel presente statuto, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito determinati, la cooperative. Ha come oggetto: attivita' principale: prestazioni socio sanitario e socio assistenziali in favore di anziani non autosufficienti e di' soggetti diversamente abili. Prestazioni socio sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili, in favore di anziani non autosufficienti e degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di aids, di soggetti diversamente abili psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, con enti pubblici o privati in genere. La cooperative. Intende partecipare e contribuire attivamente ai cambiamenti in corso nelle politiche dello stato sociale, essa concorre al benessere della collettivita' attraverso la valorizzazione di autonome capacita' imprenditoriali rispettose della dignita' umana, la ricerca di opportunita' di mercato e io sviluppo di attivita' e servizi innovativi diretti alla persona. I servizi della cooperativa sono rivolti in particolare ad anziani, minori, diversamente abili fisico e psichico e piu' in generale a persone che versano in stato di bisogno temporaneo o permanente. In particolare la cooperative. Si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attivita' finalizzata alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonche' sociale di persone socialmente svantaggiate ed intende operare nel senso dell'autogestione nel settore sociale ed in stretto contato con la funzione politico amministrativa per l'inserimento ed l'integrazione sociale. Cio', attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all'attivita' e alla gestione della cooperative. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa e', altresi', impegnata ad integrare, in modo permanente, o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: la cooperativa, nel rispetto dei principi della mutualita' ai sensi del codice civile, delle altre leggi vigenti in materia ed in particolare del dettato normativo di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, si prefigge i seguenti fini prioritari: attivita' di assistenza alla persona: igiene della persona, somministrazione pasti, distribuzione pasti, vigilanza, accompagnamento, assistenza notturna ai degenti, servizio assistenza con accompagnamento soggetti svantaggiati, servizio di portierato, vigilanza aree esterne finalizzata all'assistenza ed aiuto dei soggetti svantaggiati che devono raggiungere reparti e comparti sia per ricovero che per diagnostica strumentale; nonche' gestione di servizi e pulizia per la casa, gli impianti sportivi e ricreativi, gli enti ospedalieri pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni, gli enti anche morali e le case di cura, ivi compresi attivita' di giardinaggio in particolare detta impresa sociale curera' i servizi di pulizia anche attraverso macchine automatiche, compresi il ricambio di biancheria e materiale igienico, servizio di lavanderia. La cooperativa potra', inoltre, gestire: a) servizi di ristorazione collettiva, in particolare mense scolastiche, ostelli, a favore di enti pubblici e privati, comunita' civili e religiose, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e residenza per anziani; b) in conto proprio e per conto terzi, case albergo, case di riposo, tanto in esercizi pubblici, quanto in circoli, associazioni o societa' private e potra' curare lo svolgimento di ogni e qualsiasi attivita' similare quale la fornitura di pasti a legame fresco-caldo e derrate alimentari compreso il trasporto degli stessi in contro proprio e per conto terzi; c) servizi di trasporto e vigilanza per conto terzi, tra cui trasporto di alunni con accompagnatori alle scuole ed altri; d) organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale. La cooperativa chiedera' l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative. La cooperativa potra', inoltre, svolgere ogni attivita' affine a quelle sopra elencate e comunque connessa sul piano organizzativo, di studio e di ricerca, in italia ed all'estero, potra' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei lavori e delle opere oggetto dell'attivita' sociale, nonche' concorrere, per le opere ed i lavori suddetti, ad appalti di enti pubblici e privati, il tutto nello spirito mutualistico. La societa' potra' chiedere ed accettare contributi, finanziamenti, cessioni di beni mobili ed immobili, da enti e da privati; potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e convenienti per il raggiungimento dello scopo. Essa puo' ricevere e prestare fidejussioni e garanzie anche ipotecarie, assumere mutui ipotecari, assumere interessenze e partecipazioni in societa' di capitali, senza collocazione, enti ed imprese aventi finalita' analoghe od affini o comunque connesse alle proprie sia direttamente che indirettamente. E' assolutamente esclusa e quindi inibita alla societa' di esercitare qualsiasi attivita' finanziaria e di intermediazione mobiliare previste dalle leggi 02/01/1991 n. 1 e 05/07/1991 n. 197 e del d. L. 01 settembre 1993, n. 385. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
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