Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita', senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di ottenere nello svolgimento in forma associata delle attivita' che rientrano nell'oggetto sociale le migliori condizioni possibili nell'interesse dei soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa' cosi' come definito nell'articolo precedente e tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, la cooperativa si propone di: a) esercitare la gestione di parcheggi di sosta con relativi servizi per autotreni, autoveicoli ed altri automezzi adibiti al trasporto di cose o persone; b) curare la trattazione e l'acquisizione di ordinativi di trasporto da ripartire tra i soci; c) curare la pubblicita' dell'attivita' della societa'; d) curare l'acquisto collettivo e l'approvvigionamento, a seguito di richiesta dei soci, di quanto necessario all'attivita' di trasporto ed, in particolare: automezzi, carburanti, lubrificanti, gomme, attrezzatura varia, pezzi di ricambio e quant'altro fosse necessario per l'andamento della societa'; e) gestire officine per la riparazione degli automezzi; f) prestare garanzia ai soci per il pagamento di forniture ed acquisto di macchine ed attrezzature; g) curare, a richiesta degli interessati, l'assistenza tecnica ed amministrativa per il conseguimento dei contributi e delle agevolazioni creditizie previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di esercizio del trasporto; la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La co. P. A. - cooperativa pontecuronese autotrasporti societa' cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, cosi' come determinato al precedente articolo 5. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del codice civile. La societa', in ragione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.
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