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La cooperativa ha per oggetto: a) provvedere alla concentrazione dell'offerta, alla riduzione dei costi di produzione, alla regolarizzazione dei prezzi, al ricorso a pratiche colturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente ed atte a favorire la biodiversita' e a tale scopo approvera' con deliberazioni dei propri organi regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale vincolanti per tutti i soci; b) vendere direttamente, per conto dei soci, le produzioni definite nell'articolo 3 di questo statuto secondo le modalita' fissate; c) gestire direttamente, o tramite i propri soci, impianti per la raccolta, il condizionamento, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti conferiti dagli stessi soci; d) assicurare ai soci i mezzi tecnici appropriati per il condizionamento, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti e fornire loro le informazioni occorrenti sulla disponibilita' di prodotto e sulle possibilita' del suo collocamento sul mercato; e) promuovere l'adozione di disciplinari di produzione e dei relativi marchi di qualita', anche mediante l'eventuale iscrizione nell'elenco delle i. G. P. Previste nei regolamenti comunitari, al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate; f) esercitare compiti di intervento sul mercato; g) predisporre programmi operativi annuali e pluriennali finanziati da appositi fondi costituiti ed alimentati dai contributi dei soci e di organismi comunitari e nazionali, al fine di migliorare qualitativamente e di valorizzare commercialmente le produzioni dei soci, anche tramite associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge n 128/98, art. 40, ed in base alle disposizioni applicative nazionali e comunitarie; h) svolgere tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali; i) acquistare e prendere in affitto macchine ed attrezzature agricole atte a promuovere lo sviluppo tecnico dell'agricoltura con una gestione piu' razionale delle aziende dei soci, estendendo i propri servizi, con formule non speculative, ai non soci. J) acquistare, produrre e cedere ai soci: piante, piantine, sementi, materiali, attrezzature, mezzi strumentali, concimi anticrittogamici, antiparassitari ed in genere cio' che sia utile alle produzioni orto floro frutticole e, in particolare: acquistare ed assumere in affitto ed in qualsiasi altra forma di concessione terreni per coltivarli a conduzione unita o divisa, ma con unita' di indirizzo colturale ed amministrativo determinato dalla cooperativa. La societa' ha la disponibilita' del prodotto conferito dai soci e per il raggiungimento del proprio scopo sociale potra' assumere interessenze e partecipazioni, in qualsiasi forma, in associazioni fra organizzazioni di produttori di base, imprese commerciali ed industriali, gruppi cooperativi paritetici, societa' ed enti costituiti e costituendi ed in altre imprese cooperative e comunque legate al movimento cooperativo aventi oggetto analogo, affine e comunque connesso al proprio ovvero che abbiano finalita' che possano concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi sociali. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa, con deliberazione del consiglio d'amministrazione, potra' compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie ed utili, compresa l'acquisizione e la conduzione a diversi titoli di aziende agricole e di stabilimenti industriali. Per lo svolgimento delle attivita' sopraelencate la cooperativa potra' avvalersi delle previdenze e delle incentivazioni previste dalle leggi e dai regolamenti regionali e nazionali e di quelle disposte dai regolamenti comunitari e da altri enti a cio' preposti. Norme modificative ed integrative; la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con assemblea dei soci. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
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