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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: lo svolgimento di attivita' di lavoro con l apporto prevalente del lavoro dei soci. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita in precedenza, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto: - la costruzione di edifici civili, edifici industriali, edifici pubblici ed opere connesse ed accessorie; - la costruzione di edifici monumentali; - lavori cimiteriali; - l'esecuzione di lavori di restauro ed opere connesse ed accessorie, di opere speciali in cemento armato, di impianti tecnologici e lavori speciali per l'edilizia; - l'esecuzione di lavori di demolizione e sterri; - l'esecuzione di lavori per la produzione e distribuzione di energia, nonche' la costruzione dei relativi impianti; - l'esecuzione di lavori di trivellazione per pozzi artesiani e palificazione; - la costruzione di impianti vari per il turismo, di piscine, di campi da gioco e quant'altro attinente ad ogni forma di attivita' sportiva; - la preconfezione di calcestruzzo e conglomerati bituminosi; - l'esecuzione di lavori stradali in genere, idraulici, idraulici speciali per acquedotti e fognature, di difesa e sistemazione idraulica; - l'esecuzione di lavori per la segnaletica e la sicurezza stradale; - l'esecuzione di lavori ferroviari ed opere connesse ed accessorie; - l'esecuzione di lavori per la costruzione di gasdotti e oleodotti; - l'esecuzione di lavori di sistemazione agrarie, forestale, di verde pubblico; - l'esecuzione di lavori speciali; - la costruzione di impianti di trattamento di rifiuti, nonche' di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; - l'esecuzione di lavori marittimi; - l'esecuzione di lavori per la costruzione di dighe e gallerie; - movimento terra e scavi. La cooperativa, inoltre, per l'attuazione dell'oggetto sociale, potra' avvalersi di procacciatori d affari di vari prodotti, nonche' di agenti di commercio di vari prodotti. La societa' puo' chiedere il contributo ed il concorso di enti, persone fisiche e giuridiche, nonche' accedere, se in possesso dei necessari requisiti, ai contributi, incentivi e benefici previsti da leggi regionali, nazionali ed europee, vigenti e future. Unicamente al fine di realizzare l oggetto sociale, la societa' potra', ad esclusivo giudizio dell organo amministrativo, compiere tutti gli atti occorrenti per l attuazione dell oggetto sociale, cosi' tra l altro ed in via esemplificativa: - compiere operazioni mobiliari, immobiliari, ipotecarie e commerciali; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - partecipare ai consorzi di cooperative; - assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge del 31 gennaio 1992 n. 52 ed eventuali norme modificate ed integrative. Potra' inoltre raccogliere prestiti da soci esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto della normativa vigente. Sono espressamente escluse dall attivita' sociale, l apertura di sportelli bancari e la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma, nonche' qualsiasi altra attivita' prevista dall art. 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197.
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