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Articolo 4 4. 1. L'oggetto sociale e' costituito dallo svolgimento, in modo professionale e a titolo oneroso, dell'attivita' di intermediazione assicurativa (cd. Brokeraggio), come definita dall'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (in seguito "decreto") e dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, adottato dall'isvap (in seguito "regolamento"), nonche' dalle applicabili norme dell'unione europea e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento, e precisamente lo svolgimento delle attivita' consistenti in: - presentare o proporre contratti assicurativi o prestare assistenza o consulenza finalizzate a tale attivita' e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. 4. 2. Lo svolgimento delle attivita' sociali dovra' avvenire conformemente alle disposizioni vigenti in materia, in particolare quelle attualmente fissate dalla parte iii, titoli i e ii del "regolamento" e, ove esercitate al di fuori dei locali dell'intermediario (quali definiti dalla lettera s) art. 2 del "regolamento"), subordinatamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del medesimo "regolamento". 4. 3. Per lo svolgimento della propria attivita', la societa' potra' procedere, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l'attivita' di intermediazione assicurativa: - all'acquisto e alla gestione di portafogli assicurativi; - alla raccolta di affari di assicurazione da collocare presso compagnie nazionali ed estere per incarico continuativo od occasionale di compagnie di intermediari o di terzi in genere; - alla liquidazione di sinistri; - all'organizzazione di proprie sedi nel territorio nazionale e in altri stati; - alla costituzione di societa' e alla partecipazione anche in posizione di controllo in societa' operanti nel settore assicurativo. 4. 4. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, ed in via strumentale e non prevalente, la societa' potra' compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti (di qualunque tipologia, sia da parte di istituti bancari che di enti diversi) e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di societa' o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo, con espressa esclusione delle attivita' che siano per legge riservate a specifici soggetti ed in particolare quelle riservate alle imprese di cui al t. U. Bancario e al t. U. Sull'intermediazione finanziaria (d. Lgs. 1/9/1993 n. 385 e d. Lgs. 24/2/1998 n. 58 e loro successive modifiche e integrazioni, anche di rango regolamentare) ed in particolare con espressa esclusione del collocamento di quote, azioni e titoli e l'esercizio, nei confronti del pubblico o con modalita' comunque riservate ad intermediari abilitati, delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, ed esclusa altresi' la sollecitazione e la raccolta del credito. 4. 5. Ai fini dell'iscrizione nella prevista sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del d. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, la societa' deve affidare la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione, secondo quanto previsto dalla lettera z) dell'articolo 2, comma 1, del regolamento isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificata dal provvedimento isvap n. 2720 del 2 luglio 2009, a persone fisiche e piu' precisamente, a norma dell'articolo 6, punto 2, lettera b) del "regolamento", al rappresentante legale e ove nominati agli amministratori delegati e ai direttori generali iscritti nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione.
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