Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' e' iscritta nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario. 2. La societa' svolge esclusivamente l'attivita' propria di societa' fiduciaria, cosi' come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dalla legge 13 aprile 1987, n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni, nonche' l'organizzazione e la revisione contabile di aziende, cosi come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal decreto ministeriale 16 gennaio 1995 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni. In particolare e tra l'altro, la societa', per conto dei fiducianti: i) assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili, immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri e di diritti per conto di terzi; ii) assume l'amministrazione dei beni, mobili, immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri e di diritti per conto di terzi, senza intestazione; iii) assume l'amministrazione, con o senza intestazione fiduciaria, di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che prevedano la responsabilita' limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilita' illimitata per tali obbligazioni; iv) assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene; cio', svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di societa', consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura; v) assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili) e assume anche l'amministrazione quale contraente e/o beneficiaria di polizze assicurative sulla vita; vi) assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto; vii) assume la funzione di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari; viii) esegue incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie, nonche' riceve e/o esegue donazioni per conto e su istruzione dei fiducianti; ix) cura la costituzione e la amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile; x) assume l'amministrazione di beni in qualita' di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonche' di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa; xi) esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti; xii) cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie; custodisce pegni in qualita' di terzo depositario; xiii) assume gli incarichi per conto delle societa' ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonche' per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli; xiv) cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di societa' quotate nei mercati regolamentati, ad azionariato diffuso o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi; xv) assume mandati ed incarichi fiduciari di qualsiasi natura. 3. Nell'ambito delle attivita' complementari e strumentali all'attivita' tipica autorizzata la societa' non puo' compiere attivita' di consulenza, di studio, ovvero di assistenza e di certificazione di conti e bilanci, ne', in ogni caso, puo' svolgere qualunque altra attivita' o funzione che sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali. La societa' puo' contrarre debiti o assumere impegni finanziari o rilasciare garanzie per conto dei fiducianti nei limiti del patrimonio affidato, previo vincolo dello stesso a tal fine, per l'intero periodo del contratto e previa autorizzazione dei fiducianti a utilizzare tale patrimonio per far fronte alle garanzie e impegni. 4. Infine, la societa' puo' compiere tutte le attivita' ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari.
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