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Art. 2 (scopo, finalita' e attivita') l'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, mediante io svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi di una o piu' delle seguenti attivita' di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati con io scopo di realizzare servizi di assistenza sociale sul territorio toscano ed, in particolare, su quello del valdarno superiore, quali: servizi di ascolto come avamposto privilegiato per intercettare bisogni sociali del territorio e punto di riferimento e supporto di genitori e familiari che si trovano in situazioni di disagio psicosociale. Servizi di attivazione di strategie formative che vedano la centralita' del soggetto, soprattutto se in eta' evolutiva, e che mirino a creare opportunita' di crescita e di sviluppo integrale della persona. Servizi di prevenzione attraverso progetti formativi contro la dispersione scolastica. Interventi innovativi rivolti ai giovani e alle famiglie di carattere socio-culturale per supportare il disagio sociale e le fragilita'. La finalita' e' rivolta alla costruzione di progetti di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, allo scopo di rafforzare il tessuto socio-educativo del territorio e prevenire disagi dei giovani in eta' scolare media inferiore e superiore. L'associazione potra' esercitare le attivita' e perseguire le finalita' previste negli articoli delle norme citate, che seguono: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo i, commi i e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni: in particolare interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni: in particolare recupero di minori con problemi di socializzazione e/o che sono esposti al rischio di emarginazione e/o devianza; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse socrale con finalita' educativa; sostegno e supporto alle famiglie in collegamento con i servizi sociali e con le istituzioni scolastiche; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; promozione, organizzazione e gestione di progetti ed eventi finalizzati alla tutela ambientale ed al rispetto delle tematiche ad esso collegate; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative e/o sportive di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; promozione, fra le altre, delle seguenti attivita' culturali: cinema e video, informatica, musica e relazioni internazionali; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale 0 religioso attraverso percorsi di condivisione partecipata per un turismo sostenibile, equo ed inclusivo; organizzazione di feste riservate ai soli associati; animazione socio-culturale; l) formazione extra-seolastica, attraverso una didattica attiva ed esperienziale, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa, allo scopo di prevenire forme di disagio e di emarginazione; promozione dell'utilizzo delle nuove tecnologie; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo i, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici per la gestione di impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato; collaborare per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti; indire corsi d'avviamento, attivita' motoria e corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi e non; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo i, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; l'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione puo' esercitare, a norma dell'art 6 del codice del terzo settore, attivita' commerciali e produttive diverse da quelle di interesse generali, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sara' successivamente operata da parte dell 'organo di amministrazione. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potra', inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalita' e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalita' statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale. L'associazione puo' esercitare, quindi, a norma dell'articolo 7 del codice del terzo settore, anche attivita' di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Parole chiaveCoriandoli A Colori Aps opera nel settore Servizi alle famiglie, specializzandosi in Servizi sanitari. L'attività principale è classificata con codice ATECO 88.99.00: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
Secondo la classificazione europea delle imprese, Coriandoli A Colori Aps rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti).