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La societa' ha per oggetto, in via esclusiva, lo svolgimento dell' attivita' di mediazione nel settore immobiliare e nel settore aziendale, consistente nel mettere in relazione, in posizione di indipendenza rispetto agli interessati, anche dietro conferimento di mandati a titolo oneroso, due o piu' parti, al fine della conclusione, fra le stesse, di un contratto avente ad oggetto costituzione o trasferimento di diritti relativi a beni immobili e/ o aziende. Potra', pertanto, esercitare in via esclusiva la mediazione di cui al capo ix del titolo iii del libro iv del codice civile nel settore della mediazione degli immobili di ogni tipo, nonche' la mediazione di aziende commerciali di ogni tipo, in conformita' al disposto della legge n. 39 del 3 febbraio 1989. La societa' potra' compiere, in via meramente occasionale( e quindi in assenza dei presupposti della professionalita' e comunque non in forma di impresa), attivita' consistenti nella prestazione di servizi inerenti il campo immobiliare e cosi' potra' svolgere indagini di mercato immobiliari, valutazioni, analisi, programmazione e sviluppo dei mercati immobiliari e delle attivita' svolte dalle imprese che operano nel settore immobiliare in genere, fornire assistenza commerciale e promozionale alle imprese che operano nel settore immobiliare, anche ai fini della affiliazione commerciale( franchising) ; partecipare alla formazione tecnico- pratica propedeutica alle attivita' di mediatore immobiliare; elaborare dati e statistiche immobiliari. La societa', in via non prevalente ed in funzione strumentale al perseguimento dell' oggetto sociale sopra esposto e quindi in via meramente occasionale e non prevalente e senza che cio' possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, potra' compiere singole operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere partecipazioni in altre imprese comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attivita' affini o complementari, nel rispetto dei limiti di cui all' art. 2361 c. C. , il tutto ove reputato, dal proprio organo amministrativo, necessario, utile od opportuno al fine del conseguimento dell' oggetto sociale ed entro i limiti di una attivita' che, di fatto, non comporti, per la misura e per l' oggetto della stessa, una modificazione tacita dell' oggetto sociale sopraesposto. E', inoltre, tassativamente esclusa la raccolta del risparmio per l' erogazione del credito, l' attivita' professionale riservata, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell' articolo 18 legge 216/74 e successive modifiche, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legge 143/91 convertito con legge 197/91 e l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci ai sensi della legge 1/91. La societa', per le attivita' che rientrano nell'oggetto sociale, potra' chiedere di beneficiare di agevolazioni finanziarie e fiscali, nonche' di tutte le provvidenze e priorita' riservate dalle normative vigenti, sia nazionali che comunitarie. Il tutto nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge.
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