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Art. 4 scopo lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per la realizzazione di cio', la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. Civ. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; per cio' stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potra' aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale aderente alla lega nazionale cooperative e mutue, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa e' impegnata ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dei principi costituzionali ed in particolare dell'immagine e del corpo della donna. Art. 5 oggetto la cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attivita' di informazione di carattere generale attraverso l'esercizio dell'attivita' editoriale mediante la pubblicazione di periodici, riviste, libri e prodotti multimediali, delle attivita' legate al giornalismo, all'informazione e alla comunicazione in ogni sua forma e con qualsiasi strumento che il consiglio di amministrazione ritenga utile per il migliore raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa potra' effettuare la vendita per corrispondenza dei prodotti editoriali. La cooperativa potra' assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; essa potra' inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie sia attive che passive necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci, tuttavia, nello svolgimento della propria attivita', essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci. La societa' potra', inoltre, quale attivita' non prevalente, strumentale all'attivita' dell'oggetto sociale e con divieto esplicito di ogni esercizio nei confronti del pubblico, compiere tutti quanti gli atti occorrenti a giudizio dell'organo amministrativo, e cosi', tra l'altro: - compiere operazioni commerciali e industriali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio) ipotecarie, mobiliari ed immobiliari comprese l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati concedendo, all'uopo, le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali (le operazioni di cui ai due capoversi che precedono sono limitate a quelle strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale); - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di soci e anche di terzi, a condizione che tali operazioni siano coerenti con le sue finalita' mutualistiche; - assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 del cod. Civ. ; - partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese; - acquistare, prendere in fitto o in leasing tutte le attrezzature e gli impianti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' avvalersi delle prestazioni, aventi natura di lavoro subordinato, coordinato, autonomo o a progetto, anche da parte di terzi non soci, fermo rimanendo il rispetto del principio mutualistico di cui agli artt. 2511 e s. S. Del cod. Civ. , il tutto con espressa esclusione delle attivita' riservate ad iscritti in appositi albi, ruoli o elenchi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Per l'espletamento di servizi verso terzi, la societa' potra' avvalersi delle prestazioni dei soci, di altri professionisti esterni o di esperti, comunque riconosciuti ed accettati dalla committenza, sempre nel rispetto delle norme di legge al riguardo. La societa' puo' accedere a finanziamenti agevolati previsti da leggi comunitarie, nazionali o regionali vigenti. Potra' costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv del presente statuto.
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