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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo l'assegnazione ai soci di case di abitazione e relative pertinenze alle condizioni migliori rispetto a quelle di mercato in proprieta', in locazione permanente o temporanea o in godimento, anche con patto di futura assegnazione o riscatto. Gli immobili suddetti vengono assegnati secondo quanto disposto dal consiglio di amministrazione ovvero da apposito regolamento ove approvato dall'assemblea dei soci. Ove richiesto l'assegnazione delle unita' immobiliari di cui sopra avverra' a favore di quei soci che rispondano ai requisiti richiesti dagli enti pubblici, pubbliche amministrazioni societa' o privati concedenti l'utilizzazione del diritto di superficie o del diritto di proprieta' in aree peep. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - a) acquistare terreni per la costruzione di fabbricati da assegnare ai soci; acquistare fabbricati gia' costruiti o in corso di costruzione, o da demolire o da ristrutturare, da assegnare ai soci, ottenere concessioni del diritto di superficie su terreni, secondo le norme vigenti per la costruzione di fabbricati da assegnare ai soci. Nei fabbricati di cui sopra potranno essere realizzati locali destinati ad uso diverso dall'abitazione da assegnare ai soci o da alienare ai soci od a persone giuridiche secondo le norme vigenti. Le autorimesse costruite potranno essere assegnate ai soci anche non assegnatari di alloggi; - b) assegnare ai soci in proprieta' divisa o indivisa, in locazione o in godimento con patto di futura vendita o riscatto, gli immobili di cui sopra. La societa' potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale, comprese le aperture di conti correnti passivi, l'emissione di cambiali anche ipotecarie; la concessione di garanzie fidejussorie, ipotecarie, di avallo ecc. A favore di consorzi o cooperative di secondo grado, alle quali dovesse partecipare; l'assunzione di mutui con concessione di garanzie ipotecarie; potra' ricevere finanziamenti dai soci con le limitazioni previste dalla normativa creditizia e bancaria, potra' aderire ad associazioni o consorzi di cooperative. L'assegnazione delle unita' immobiliari di cui sopra avverra' a favore di quei soci che rispondano ai requisiti richiesti dagli enti pubblici, pubbliche amministrazioni, societa' o privati concedenti l'utilizzazione del diritto di superficie, tenendo conto delle esigenze familiari dei singoli soci; l'ordine di precedenza verra' stabilito secondo il punteggio assegnato ai soci dal consiglio di amministrazione in base ad un regolamento che verra' di volta in volta reso noto ai soci prima di ogni intervento edilizio. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C.
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