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Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. La cooperativa deve essere ed e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza scopo di lucro. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria o ad altri organismi ed enti su delibera dell'organo amministrativo o dell'assemblea. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alle decisioni concernenti i programmi di sviluppo e le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un'ulteriore collegato ma distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la l. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni con riferimento ai soci lavoratori di cooperative in quanto attualmente vigenti. L'attivita' potra' essere svolta anche con i terzi. La cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di realizzare il seguente oggetto: - prestazione di mano d'opera specializzata e non specializzata; servizi logistici e di movimentazioni merci; gestione magazzini merci; ecc. - lavori specializzati e non di edilizia; - lavori di manutenzione generale impianti; - il taglio e la lavorazione di lamiere e metalli in genere; lavori di meccanica generale in proprio e per conto terzi; riparazioni meccaniche su macchinari in genere, anche per conto terzi e presso terzi; commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, metalli, acciai, metalli ferrosi e non ferrosi, tubi, lamiere, materiale plastico ed elettrico, macchine utensili ed articoli di ferramenta in genere. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali (precisandosi che le attivita' finanziarie non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno essere strumentali all'oggetto sociale), ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia mento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Qualora la cooperativa lo ritenga necessario, essa potra' avvalersi degli strumenti finanziari previsti dalla legge. Il tutto nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge in materia e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni ove richieste. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio: in particolare la societa' non potra' svolgere attivita' per le quali e' richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello adottato, ovvero e' prescritto un ammontare minimo di capitale superiore a quello dalla stessa detenuto, ovvero sono richiesti requisiti non posseduti dalla societa'. Resta comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico ed ogni altra attivita' riservata o vietata dalla legge.
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