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L'amministrazione di beni per conto di terzi e l'esercizio di tutte le funzioni fiduciarie, nonch la rappresentanza degli azionisti e degli obbligazionisti cos come contemplate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal regolamento di attuazione regio decreto 22 aprile 1940 n. 531, dal decreto ministeriale del 16 gennaio 1995 e dalle successive norme integrative, modificative e sostitutive in materia. Essa pu , altres , compiere tutte le attivit e le funzioni consentite alle societ fiduciarie da ogni altra norma di legge, nonch svolgere ogni altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo della societ necessaria od opportuna per l'espletamento di mandati e di incarichi fiduciari. Essa pertanto pu in via esemplificativa e non tassativa e sempre nel rispetto delle riserve formulate dalla legge per quanto concerne talune attivit : - assumere l'amministrazione di beni e/o patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni e di legati, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene; - rendersi intestataria fiduciaria di valori e strumenti finanziari di ogni genere, anche per conto di gestioni consortili; - custodire ed amministrare, per conto di propri fiducianti, strumenti finanziari, valori ed altri beni mobili, nonch amministrare beni immobili; - assumere la rappresentanza di azionisti e obbligazionisti, sia individuale che collettiva ed anche quale rappresentante comune di obbligazionisti e di azionisti di risparmio; - assumere mandati ed incarichi fiduciari di qualsiasi natura con o senza intestazione, anche stipulando con intermediari autorizzati contratti di gestione di patrimoni mobiliari individuali; - svolgere, nell'ambito dell'amministrazione fiduciaria, qualsiasi operazione per conto terzi e pertanto curare per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, ivi compresa la costituzione di societ , consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro e/o in natura; - assumere l'amministrazione dei fondi di quiescenza del personale di enti e societ ; - assumere incarichi per esecuzioni testamentarie e per divisioni ereditarie; - custodire pegni in qualit di terzo depositario; - compiere tutte le attivit e le funzioni consentite alle societ da ogni altra norma di legge, ogni attivit necessaria e non vietata connessa e conseguente, nonch ogni altra operazione ritenuta necessaria od opportuna dall'organo amministrativo della societ nell'ambito dell'oggetto sociale. La societ si interdice di: - effettuare nel proprio interesse operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti ed in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari; - predisporre con i beni amministrati per conto dei propri fiducianti contratti, negozi ed operazioni finanziarie con societ sue controllanti e collegate o da essa controllate con impiego di mezzi propri e senza la preventiva specifica istruzione del fiduciante; - interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari; - espletare funzioni che siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti in albi professionali e speciali; - emettere titoli, documenti e certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti; - contrarre debiti in proprio o assumere impegni finanziari in proprio se non per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche; - contrarre debiti o assumere impegni finanziari e rilasciare garanzie sia in proprio sia nell'ambito di beni per conto terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto di fiducianti, utilizzando a tal fine i mezzi da questi messi a disposizione; ovvero, avendo quale contropartita, a totale copertura degli impegni cos assunti, depositi in denaro, titoli e altri valori mobiliari, garanzie bancarie e/o assicurative; - emettere titoli, documenti e certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti. Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la societ potr compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie che si pongano strettamente in rapporto di mezzo a fine rispetto all'attivit programmata dalla societ , con esclusione di quelle attivit riservate dalle leggi vigenti a societ od enti aventi requisiti particolari; potr concedere o ricevere in locazione, uso, comodato, impianti, attrezzature, mobili, immobili e macchinari, ivi compresi automezzi. La societ , inoltre, potr assumere partecipazioni ed interessenze in societ anche costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ma sempre nel rispetto del dettato legislativo. Le attivit che, fra le predette siano soggette ad autorizzazione amministrativa od ad iscrizioni in albi, ruoli, pubblici registri, saranno effettivamente svolte previo ottenimento di dette autorizzazioni ed iscrizioni da parte della societ medesima, ovvero da parte delle persone fisiche che operano in nome e per conto di essa. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le operazioni finanziarie, nonch le operazioni relative alla raccolta di depositi fra il pubblico sotto qualsiasi forma e l'attivit riservata per legge agli istituti di credito; la societ ha facolt di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti i fondi necessari al conseguimento dell'oggetto sociale - il tutto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197 e d. Lgs. N. 58/1998, nonch dell'attivit di raccolta del risparmio ex art. 11 d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e deliberazione di attuazione del cicr del 3 marzo 1994 pubblicata nella g. U. N. 58 dell'11 marzo 1994 e successive integrazioni e modificazioni.
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