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Norme sul funzionamento della societa' denominazione - oggetto - sede - durata art. 1 - e' costituita la societ a responsabilit limitata denominata: courier pack societ a responsabilit limitata . Art. 2 - la societ ha per oggetto le seguenti attivit : trasporti, magazzinaggio e comunicazione; trasporto di merce su strada, trasporti ferroviari; servizi ausiliari delle ferrovie; altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri; trasporti con taxi, altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri, altri trasporti terrestri di passeggeri; trasporto merci su strada; trasporti marittimi; trasporti costieri; trasporti aerei di linea; trasporti aerei non di linea; movimento merci relativo a trasporti aerei; movimento merci relativo a trasporti marittimi; movimento merci relativo a trasporti terrestri; altre attivit connesse al trasporti terrestri; altre attivit connesse al trasporti per via d'acqua; altre attivit connesse al trasporti aerei; intermediari dei trasporti; magazzini di custodia e deposito; spedizionieri e agenzie di operazioni doganali; attivit delle poste nazionali; raccolta e distribuzione collettame, servizio di pony express attivit non assoggettata all'esclusivit postale trasporto, prelievo rifiuti speciali non tossici e nocivi; raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non tossici e nocivi; raccolta e trasporto rifiuti tossici e nocivi; raccolta e trasporto dei rifiuti avviati al recupero ed al riciclaggio al sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 modificato ed integrato con decreto 8 novembre 1997 n. 389; servizi di corriere espresso, recapito urbano, nazionale ed internazionale; produzione di imballi da trasporto e non, vendita e servizi di imballaggio destinato al trasporto e non altre attivit di corriere diverse da quelle postali trasporto di pacchi e colli in concessione trasporti eccezionali; trasporti in regime di temperatura controllata; trasporti di prodotti congelati e surgelati; trasporti di sostanze alimentari; servizi di facchinaggio di trasporto merci e bagagli; consegne lettere, avvisi, e simili anche con messi, di notifiche; vendita imballi di qualsiasi genere; servizi telematici e di e-business in genere, postel, servizi marittimi e non svolti con ausilio di mezzi e natanti di vigilanza non armata di coste marine e fluviali,lidi e spiagge marini e fluviali e siti di particolare interesse paesaggi storico, archeologico, culturale e artistico; noleggio di mezzi terrestri e marittimi e di attrezzatura in genere per uso civile ed industriale con e senza rimorchio; servizio di soccorso stradale anche con interventi di riparazione sul posto; servizio di rimozione forzata urbano ed extra urbano tramite convenzioni con imprese private ed enti pubblici; gestione di parcheggi ed altre aree attrezzate, nonch servizi di ausilio per gli operatori del traffico, per il miglioramento delle condizioni di vivibilit urbana e suburbana; i servizi e le prestazioni, di cui sopra, sono effettuati in favore di privati, imprese private, enti privati senza finalit di lucro, pubbliche amministrazioni in genere; trasporti disabili; noleggio di attrezzature per ufficio, inclusi elaboratori; fornitura di software e consulenza in materia informatica; servizi di telematica, robotica; altri servizi connessi all'informatica; agenzia di concessione degli spazi pubblicitari; distribuzione materiale propagantistico; gestione indirizzi; agenzie di distribuzione libri, giornali e riviste; l'importazione e l'esportazione, la vendita per corrispondenza nei settori dei servizi postali, della tipografia e stampa, di internet e telecomunicazione in genere. I servizi e le prestazioni, di cui sopra, sono effettuati in favore di privati, imprese private, enti privati senza finalit di lucro, pubbliche amministrazioni in genere. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti e servizi nei seguenti campi: - servizi: segreteria e assistenza alle imprese; noleggio attrezzatura per ufficio (fotocopiatrici, fax, materiale informatico, etc. ); accettazione servizi di corriere espresso (nazionali, internazionali, recapito urbano); intermediazione di trasferimento di denaro e credito al consumo, grafica, composizione, stampa digitale e fotottica; telematici e di e-business in genere; - prodotti: cartolibreria; imballaggi; materiale informatico e telefonico; casalinghi; prodotti per l'ufficio in genere; prodotti di natura analoga; riproduzione di supporti informatici registrati; commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio; commercio al dettaglio per corrispondenza; magazzini di custodia e deposito; intermediari dei trasporti; telecomunicazioni; servizi di credito al consumo; altre societ finanziarie; attivit degli intermediari delle assicurazioni; valorizzazione e vendita immobiliare; agenzie di mediazione immobiliare; noleggio di attrezzature per ufficio, inclusi elaboratori; fornitura di software e consulenza in materia di informatica; agenzia di concessione degli spazi pubblicitari; gestione indirizzi; agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; pubblicisti e assimilati; altre attivit delle agenzie di stampa; attivit di biblioteche e archivi; - il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in proprio e quale rappresentanza, agente o commissionaria, l'importazione e l'esportazione, la vendita per corrispondenza nei settori dei servizi postali, della tipografia e stampa, di internet e tlc in genere, ivi compresa la telefonia fissa e quella mobile, dell'accesso alle informazioni di natura commerciale, della cartoleria, dei casalinghi, dei materiali per ufficio, della stampa e dell'editoriale secondo le normative vigenti, della distribuzione, degli imballaggi, dei trasporti. Potr inoltre concorrere ad appalti, potr anche svolgere qualunque altra attivit connessa od affine agli scopi sociali, e comunque potr compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriali e finanziarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi, che saranno ritenute utili dall organo amministrativo. La societ potr compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie aventi pertinenza con l oggetto sociale e potr inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societ o imprese aventi scopi analoghi od affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, sia in italia che all estero, nonch rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi. Inoltre potr aprire conti correnti e compiere tutte le operazioni finanziarie e bancarie con banche ed istituti di credito, nonch accendere mutui, anticipazioni su fatture con o senza garanzie ipotecarie fideiussorie e personali e quant altro ritenuto utile ed opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, purch tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico n in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Art. 3 - la societ ha sede legale nel comune di gela (cl). Art. 4 - la durata della societ fissata fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta). Capitale sociale art. 5 - il capitale sociale di euro 10. 000,00 (euro diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge. Art. 6 - la delibera di aumento del capitale sociale pu consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della societ , determinando le modalit del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la societ . Art. 7 - in caso di riduzione del capitale per perdite pu essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della societ e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo. Finanziamenti dei soci art. 8 - i soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. Partecipazioni sociali art. 9 - i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Art. 10 - in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di pi soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte pi diligente, con le modalit previste dalle presenti norme sul funzionamento della societ per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinunzia al diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta. La societ non pu prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. Recesso del socio art. 11 - il socio pu recedere dalla societ nei casi previsti dalla legge. La volont di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non pu essere esercitato, e se gi esercitato privo di efficacia, quando la societ revoca la decisione che lo legittima. Art. 12 - il socio che recede dalla societ ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della societ , della sua redditivit , del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte pi diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalit previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volont di recedere. Decisioni dei soci art. 13 - i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della societ , e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o pi amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformit alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorch assenti o dissenzienti. Art. 14 - sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della societ eventualmente attribuiti a singoli soci; 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci. Art. 15 - le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano pi della met del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o pi amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge. Art. 16 - il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla societ . Le decisioni dei soci adottate con queste modalit devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci. Art. 17 - l'assemblea dei soci regolata dalle seguenti norme: a)l'assemblea pu essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purch in territorio italiano; b)l'assemblea convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilit o inattivit dell'organo amministrativo l'assemblea pu essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovr essere conservata dalla societ ; e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarit della costituzione, accerta l'identit e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale; f) l'assemblea presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. Amministrazione art. 18 - la societ amministrata, alternativamente: a)da un amministratore unico; b)da due o pi amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione. Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel pi breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Quando la societ amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la met degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione stata affidata a pi amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Gli amministratori non possono assumere la qualit di soci illimitatamente responsabili in societ concorrenti, n esercitare un'attivit concorrente per conto proprio o di terzi, n essere amministratori o direttori generali in societ concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore pu essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. Art. 19 - l'organo amministrativo investito dei pi ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facolt di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'organo amministrativo pu nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali. Art. 20 - gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societ di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalit . Quando la societ amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della societ per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a pi amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalit . La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina. Art. 21 - il consiglio di amministrazione regolato dalle seguenti norme: a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e pu nominare uno o pi amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purch in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore; c) il consiglio convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione pu essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilit o inattivit del presidente il consiglio pu essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori; d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo; e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente; g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla societ ; h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge. Art. 22 - agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennit per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. Organo di controllo art. 23 - quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Bilancio e utili art. 24 - gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione dei bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio pu essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della societ . Art. 25 - dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi. Titoli di debito art. 26 - la societ pu emettere titoli di debito, in conformit a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano pi della met del capitale sociale. Clausola compromissoria art. 27 - tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la societ , gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ambito ha sede la societ , entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte pi diligente. La sede dell'arbitrato stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede la societ , dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalit di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Rinvio alla legge art. 28 - per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 53.20.00 indica: Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.
Courier Pack Srl rientra nella classificazione "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.