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Art. 3 (dello statuto sociale): (scopo mutualistico) 3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo li principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. 3. 2 lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, la trasformazione del prodotti agricoli conferiti e ricercare la loro collocazione piu' conveniente sul mercato, per conto dei soci conferenti. 3. 3 per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di conferimento. 3. 4 i criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. 3. 5 la cooperativa puo' operare anche con terzi non soci previa insindacabile autorizzazione del consiglio di amministrazione. 3. 6 previa insindacabile autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cooperativa potra' molire olive dei soci anche in conto/lavorazione. Art. 4 (dello statuto sociale):(oggetto sociale) 4. 1 considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la raccolta, il trasferimento, la lavorazione, la trasformazione delle olive e di tutti gli altri prodotti agricoli conferiti dai soci anche mediante appositi impianti; b) la conservazione, la commercializzazione e il collocamento in comune e la utilizzazione dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalle lavorazioni sociali; c) l'acquisto e/o la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione, confezionamento ed alienazione dei prodotti e sottoprodotti conferiti da soci nonche' di impianti e di attrezzature per servizi ausiliari; d) la distribuzione fra i soci del ricavato delle vendite di cui alla lettera b), dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo dei prodotti conferiti alla cooperativa, in ragione della loro quantita', qualita', resa e caratteristiche organolettiche e varieta'; e) l'informazione e l'assistenza occorrenti per la utilizzazione delle tecniche colturali idonee ad ottenere la omogeneita' della produzione e la loro qualita', intesa nel significato di livello qualitativo attribuitale nel mercato europeo ed internazionale, assicurando ai soci mezzi tecnici appropriati per la coltivazione e la commercializzazione dei prodotti o fornendo ad essi beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni (fornitura di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, semi, piante ed attrezzi agricoli, mezzi per la lotta antiparassitaria), nonche' le gestione di colonnine di carburante da distribuire ai soci in possesso di macchine agricole; f) la progettazione e l'esecuzione, quest'ultima soltanto su apposito mandato del socio interessato, di opere ed impianti di trasformazione e miglioramento fondiario nelle aziende dei soci, secondo programmi, linee ed indirizzi tecnici comuni; g) la realizzazione e gestione di servizi di interesse comune per la conduzione delle aziende dei soci, ivi compresi impianti di irrigazione, strade interpoderali, elettrodotti, interventi di lotta guidata, trivellazione pozzi; h) l'esercizio del credito ai propri soci sia in ordine alle esigenze inerenti alla conduzione dei loro terreni che alle anticipazioni sui prodotti conferiti; i) la propaganda, la promozione di studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali, di trasformazione e conservazione per il raggiungimento di posizioni sempre piu' idonee alla valorizzazione dei prodotti; j) la realizzazione di servizio di assistenza ai soci nella gestione materiale di adempimenti amministrativi; k) la promozione e la gestione di qualunque altra attivita' di interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo, della cooperazione compreso la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale; l) il confezionamento dei prodotti dei soci e dei terzi al prezzo stabilito dal consiglio di amministrazione e previa autorizzazione dello stesso; m) ogni altra attivita' a favore dei soci e dei terzi preventivamente stabilite dal consiglio di amministrazione. 4. 2 la cooperativa, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali che disciplinano la organizzazione comunitaria dei prodotti agricoli, potra' esplicare attivita' di ammasso volontario e stoccaggio degli olii e di tutti gli altri prodotti eventualmente lavorati, assumendo, a tal fine e per conto dei competenti organismi di intervento, i servizi connessi all'attuazione di interventi di mercato. In relazione agli scopi sopra descritti, la cooperativa potra' altresi' esplicare tutte quelle attivita' che venissero promosse ed assegnate dallo stato o da enti in genere. 4. 3 la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere interessenze e compartecipazioni sotto qualsiasi forma in altre societa' ed associazioni di qualsiasi tipo che abbiano analoghe attivita' sociali, potra' compiere operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie, creditizie e finanziarie atte al raggiungimento dello scopo sociale ed in via del tutto sussidiaria. 4. 4 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. 4. 5 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile; 4. 6 la cooperativa, purche' in maniera non prevalente e comunque unicamente al fine del raggiungimento dello scopo sociale, potra', al fine di garantire il completo utilizzo di impianti ed attrezzature estendere i propri servizi ai non soci alle condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione in apposito regolamento. 4. 7 il socio e' obbligato al conferimento dell'intera produzione (sia in conto/cessione e sia in conto/lavorazione). Le olive molite in conto/lavorazione non potranno eccedere il 20% dell'intera produzione del socio. La prenotazione delle olive conferite in conto/lavorazione dovra' avvenire entro il 15 ottobre di ciascun anno pena la decadenza di tale diritto. Il socio si impegna a ritirare l'olio prodotto in conto/lavorazione entro e non oltre il 30 ottobre della campagna olearia in cui e' stato lavorato; per l'olio non ritirato entro tale data il socio dovra' corrispondere, oltre alle spese di conservazione, una sanzione fissata dal consiglio di amministrazione avente un importo sino ad un massimo del 10% del valore di mercato dell'olio custodito. La cooperativa si riserva la facolta' pienamente discrezionale di stoccare l'olio prodotto dalle olive conferite in conto lavorazione o con modalita' partitaria oppure in massa comune con olio di uguale qualita'.
Parole chiaveL'attività di Covan - Cooperativa Olivicoltori Andriesi - Società Agricola si colloca nel settore Altro aziende agricole, specificatamente in Agricoltura, allevamento e prima trasformazione. La classificazione ATECO 01.63.00 identifica l'attività: Attività che seguono la raccolta.
Covan - Cooperativa Olivicoltori Andriesi - Società Agricola è registrata anche con le denominazioni: "COVAN - COOPERATIVA OLIVICOLTORI ANDRIESI - SOCIETA' AGRICOLA", "COVAN", "SOCIETA COVAN", "COOPERATIVA COVAN", "SOCIETA COOPERATIVA COVAN" e "COOPERATIVA OLIVICOLTORI ANDRIESI".
Secondo i criteri europei, Covan - Cooperativa Olivicoltori Andriesi - Società Agricola è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.