Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo 3 dello statuto sociale, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto sociale le seguenti attivita': - l'autotrasporto di merci per conto terzi; - il carico, lo scarico, la manipolazione e l'eventuale immagazzinaggio di merci per conto di terzi; - il trasporto di cose o di persone sia con mezzi meccanici che manuali (facchinaggio); - servizi di trasloco; - l'espletamento di servizi di pulizia in genere; - l'attivita' di montaggio e smontaggio di serramenti in genere e di prestazioni per l'edilizia in genere; - l'attivita' di volantinaggio. Essa potra' inoltre partecipare a gare di appalto, sia pubbliche che private relative alle attivita' di cui sopra. Tutte le attivita' di cui sopra potranno essere espletate sia con beni della societa' che dei singoli soci, sia per il tramite di beni locati da terzi. La cooperativa potra' compiere, non come attivita' prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e societa' a cui la cooperativa aderisce nonche' a favore di altre cooperative, e potra' assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio nei limiti stabiliti dalla legge, inoltre potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalita' previsti dalla vigente normativa. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La societa', con riguardo alle attivita' contemplate nell'oggetto sociale, non potra' comunque esercitare attivita' di cui all'art. 1, legge 23 novembre 1939 n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attivita' per il cui esercizio e' prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
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