Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la concessione di garanzie collettive a favore dei soci medesimi, e le relative attivita' accessorie. 2. In particolare, a titolo esemplificativo, la societa' puo': a) prestare in via mutualistica ed imprenditoriale garanzie, co-garanzie e controgaranzie ai soci, ai confidi soci ed ai soci dei confidi soci, volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto; b) stipulare convenzioni con banche ed intermediari finanziari, nonche' con consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi; c) offrire assistenza ai soci per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento, e quindi prestare l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' i servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese; d) intervenire in controgaranzia in relazione alle garanzie prestate da altri consorzi, cooperative o enti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi; e) svolgere attivita' di valutazione e di istruttoria preliminare dei progetti di investimento aziendali presentati dalle imprese socie, anche ai fini dell'accesso agli interventi a sostegno degli investimenti stessi; f) fornire ai soci ogni altro servizio finanziario consentito dalla legge, compresa la gestione di incentivi per conto terzi a favore dei propri soci; g) nel rispetto delle condizioni di legge, concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, a societa', consorzi, enti ed associazioni aventi finalita' analoghe o connesse con le proprie. G) organizzare seminari e convegni su argomenti attinenti alla propria attivita'; 3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. 4. La societa' puo' garantire le operazioni di credito sia a breve che a medio-lungo termine; puo' garantire operazioni di locazione finanziaria (leasing) e di cessione di crediti, e altre operazioni di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. 5. Subordinatamente all'eventuale iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 106 del titolo v del t. U. B. Come sostituito dal d. Lgs del 13/08/2010 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, crai fidi -fermo restando l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi- potra' altresi' svolgere le attivita' di seguito indicate, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla norme di legge tempo per tempo vigenti: a) prestare garanzie a favore della amministrazione finanziaria dello stato, ai fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte; b) gestire ai sensi dell'art. 47, comma 2, del tub, fondi pubblici di agevolazioni; c) stipulare, ai sensi dell'art. 47 comma 3, del tub, contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia; d) svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla banca d'italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'anzidetto elenco; e) svolgere attivita' anche con terzi, mantenendo la natura di cooperativa a mutualita' prevalente. 6. La societa' puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici, societa', associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa puo' aderire, in particolare, ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. 7. La societa' puo' inoltre aderire ad un fondo di garanzia interconsortile ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326. 8. Crai fidi potra' altresi' compiere ogni atto e svolgere qualunque altra attivita' secondaria e/o servizio accessorio, connesso e/o strumentale alle attivita' sopra elencate, utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 66.19.2 corrisponde a: Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e mediatori finanziari.
Crai Fidi Società Cooperativa Per Azioni è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 213.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.