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Lo scopo che i soci cooperatori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, l'acquisto di prodotti e servizi alle migliori condizioni di qualita' ed economicita'. La cooperativa promuove la crescita professionale e culturale, l'attivita' ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci e delle loro famiglie. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresi' di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo. Percio' la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue ed alla confederazione cooperative italiane, associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciute, e alle loro organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio d'amministrazione potra' aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: 1. La gestione diretta o indiretta di bar, tavole calde, mense aziendali, ristoranti e spacci di vendita di prodotti alimentari ed altri di largo consumo; 2. La gestione di attivita' ricreative, sportive e culturali, anche indirettamente mediante associazioni, circoli, comitati e clubs promuovendone eventualmente la loro costituzione; 3. Lo svolgimento di qualunque altra attivita' connessa ed affine alle precedenti partecipando a tutte le iniziative che favoriscono l'organizzazione del tempo libero dei soci, dei loro familiari e consumatori. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potra' anche e tra l'altro: a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 11 del d. Lgs. 1/09/93 n 385 e successive modificazioni e integrazioni; d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprieta', in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma; e) concedere finanziamenti, avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o societa' cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonch a favore di altre cooperative; f) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla ue, dallo stato dalla regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; g) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attivita'; h) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31. 01. 1992, n. 59; i) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art. 5 delle legge n. 59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa; j) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in italia e all'estero, sia da privati che dallo stato, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende o societa' di ogni genere; k) emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv del presente statuto; l) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia; m) la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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