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La cooperativa ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi che abbiano lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale. La gestione si realizzera' attraverso lo svolgimento di ogni attivit volta alla gestione diretta ed indiretta di: - comunit terapeutiche psichiatriche, case di riposo, asili, comunit in genere per tossicodipendenti, alcolisti, disabili psichici, fisici e sensoriali e persone in stato di coma; - attivita' e servizi di assistenza domiciliare; - attivita' e servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; - attivita' e servizi di assistenza sociale ed educativa; - attivita' di servizi di trasporto di emergenza e non; - strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; - attivita' di formazione e di consulenza; - pubblicazione di periodici diretti all'informativa sociale. La cooperativa, sempre nell'ambito della sua attivit socio-sanitaria ed educativa , potra' gestire centri ricettivi e ricreativi, concedere borse di studio e borse lavoro, gestire sale di ritrovo, di divertimento e d'animazione, palestre e campi sportivi, organizzare attivita' turistiche e culturali e svolgere ogni attivita', purche' strumentale, connessa e comunque complementare a quella di cui sopra. La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvedera' a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attivita' e delle attivita' collaterali. La cooperativa, senza che ci costituisca attivita' prevalente e nel rispetto delle norme di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e delle altre disposizioni in materia, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi. La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvedera' a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attivita' e delle attivita' collaterali. Per il raggiungimento del suddetto scopo sociale, la societa' potra' compiere tutte le operazioni ad esso inerenti e cosi quelle mobiliari, immobiliari, bancarie, commerciali, valutarie e finanziare - espressamente esclusa l'intermediazione professionale di valori mobiliari e la raccolta del risparmio tra il pubblico - che saranno ritenute utili, necessarie ed opportune per il conseguimento del suddetto scopo sociale, compresi - a titolo esemplificativo - l'assunzione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione di ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia reali e personali anche a favore di terzi, l'assunzione di interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio, sia direttamente sia indirettamente. Le attivita' strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia, in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al presente articolo. Per la realizzazione degli scopi sociali, la societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni, i contributi e gli interventi finanziari e fiscali previsti per il sostegno del movimento cooperativo dalle leggi e dagli accordi regionali, nazionali e dell'unione economica europea; del risparmio e del finanziamento raccolti tra i suoi soci; del credito ordinario, nei limiti e con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge. In particolare la cooperativa pu effettuare raccolta di prestiti dai soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalit di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o in ogni modo finalizzata al perseguimento degli scopi sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare - in modo - permanente o secondo le opportunita' contingenti - la propria attivita' con quella d'altri enti cooperativi, e a promuovere e ad aderire a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in societ diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie anche reali. La societa' potra' svolgere per le societa' partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attivita' anche per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' d'intermediazione mobiliare; del d. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; noncha' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
Parole chiaveCrescita Insieme - Cooperativa Sociale A Responsabilita' Limitata è attiva nel settore Servizi alle famiglie, con focus specifico su Servizi sanitari. La classificazione ATECO 88 identifica l'attività: ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE.
I nomi alternativi di Crescita Insieme - Cooperativa Sociale A Responsabilita' Limitata sono: "CRESCITA INSIEME" e "CRESCITA INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE".
In base alla dimensione, Crescita Insieme - Cooperativa Sociale A Responsabilita' Limitata è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.