Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3) la societa' ha per oggetto: - la costruzione, l'acquisto, la permuta, il restauro, la ristrutturazione sia per conto proprio che di terzi di immobili di qualunque tipo e pregio da destinare alla vendita; - l'acquisto o la costruzione in appalto di immobili da destinare alla locazione a terzi; la societa' inoltre potra': - concludere affari a titolo oneroso relativi ad immobili ed aziende; - esercitare attivita' di ricerche di mercato, elaborazione dati, prestare consulenza e promozione nel settore immobiliare e degli esercizi commerciali, studiare campagne pubblicitarie, istruire pratiche di finanziamento ed individuare fonti di finanziamento; - stipulare covenzioni con organizzazioni ed istituti le cui prestazioni siano utili per il raggingimento degli scopi sociali; stipulare apposite convenzioni anche nella forma di joint venture, con istituti finanziari e di leasing pubblici o privati nonche' di assicurazioni. La societa' inoltre potra' svolgere tutte le operazioni mobiliari, commerciali, pubblicitarie, industriali, finanziarie e creditizie (con esclusione di qualsiasi operazione di leasing attivo) dirette al conseguimento dell'oggetto sociale e potra' assumere anche partecipazioni in altre imprese, societa' e consorzi la cui attivita' sia analoga, affine o connessa col proprio, ma sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale. Per il conseguimento delle proprie finalita' la societa' potra' contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con societa' e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, ivi inclusa la prestazione di fideiussioni, anche a favore di terzi. Il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa vigente e futura ed in particolare della legge 2 gennaio 1991 n. 1, della legge 7 giugno 1974 n. 216, della legge 5 luglio 1991 n. 197 e del d. L. Vo 1 settembre 1993 n. 385, essendo quindi tassativamente escluse tutte quelle attivita' di intermediazione mobiliare, di sollecitazione e raccolta di risparmio tra il pubblico e finanziarie, anche nella forma del credito al consumo anche nell'ambito dei soci, che siano per legge riservate a particolari soggetti.
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