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In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la societa' tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici ha come per oggetto: 1) sviluppare e realizzare sul piano tecnico, economico ed organizzativo i programmi cooperativi elaborati dalla a. G. C. I. Associazione generale delle coooperative italiane e dalla associazione italiana cooperative di abitazione, tenendo presenti le necessita' delle varie cooperative associate; 2) di diffondere i temi elaborati per le realizzazioni effettuate a mezzo stampa e con convegni; 3) di giovare all economia degli associati elaborando e sperimentando nuovi processi costruttivi e inoltre facilitando e curando la fornitura di materiali edili a prezzi e qualita' piu' vantaggiose per gli enti associati, in modo da realizzare una riduzione di costi e di spese generali; 4) di curare i rapporti con altri settori del movimento cooperativistico e in particolar modo con quello della produzione e lavoro per la costruzione di abitazioni, per il risanamento dei centri storici, e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quant altro interessi gli enti associati; 5) di promuovere la raccolta del risparmio tra gli enti associati, cumulando lo stesso in conti correnti postali e bancari o in opportuni investimenti, in modo da conseguire piu' elevati interessi; il tutto nei modi, termini e limiti di legge; 6) di promuovere ed assumere i relativi impegni in proprio o per conto di uno o piu' enti soci per l acquisizione e/o concessione sia in proprieta' che in diritto di superficie di aree fabbricabili; 7) di assistere nelle procedure di esproprio delle aree edificabili comprese nei piani di zona quali previsti dalla l. 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni le cooperative consorziate assegnatarie; 8) di promuovere ed assistere gli enti associati nell ottenimento dei contributi previsti dalle leggi in vigore o da quelle che verranno in futuro emanate nel campo dell edilizia economica e popolare e in genere in tutte quelle forme di finanziamento che si rendessero necessarie per la realizzazione parziale o totale di programmi di costruzione delle cooperative aderenti; 9) di prestare fideiussioni a favore delle cooperative consorziate nei limiti che di volta in volta verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione; 10) di consentire la mobilita' dei soci iscritti nelle cooperative associate: - in modo che i singoli soci, per le loro eventuali particolari necessita' personali, possano trasferirsi da una cooperativa all altra senza perdere la posizione finanziaria acquisita nella cooperativa originaria, la quale provvedera' con semplice atto amministrativo a trasferirli nella nuova cooperativa prescelta dal socio; - al socio compete l obbligo di adeguarsi entro i termini stabiliti dal consorzio alla posizione finanziaria dei soci della nuova cooperativa nonche' a tutti i regolamenti e delibera della stessa; - il socio che chiede il trasferimento perde tutti i diritti acquisiti nella cooperativa originaria; - tuttavia un socio puo' iscriversi a piu' cooperative e partecipare a piu' programmi, versando a ciascuna cooperativa gli importi a essa dovuti; - comunque sia il socio di una delle cooperative consorziate non puo' in alcun caso essere assegnatario di piu' di un alloggio costruito con il contributo o con il concorso dello stato o degli altri enti pubblici; 11) di prestare la consulenza e l assistenza tecnica, legale e amministrativa per l elaborazione e l attuazione dei piani costruttivi delle cooperative consorziate, creando e mettendo a disposizione delle cooperative stesse specializzati uffici tecnici, legali e amministrativi; 12) di coordinare in eventuali piani urbanistici particolareggiati i programmi di piu' cooperative, anche se non tutte aderenti al consorzio; 13) di eseguire o coordinare tutte le opere di urbanizzazione che verranno ritenute necessarie per le aree incluse nei piani di zona ed utilizzate in tutto od in parte dal consorzio stesso o da cooperative ad esso associate; 14) di eseguire per conto delle cooperative associate la funzione di stazione appaltante nonche' la progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilita' finale e tutto quanto altro previsto nei compiti specifici spettanti ai consorzi in generale nella loro funzione di stazione appaltante; 15) di espletare, in caso di specifica richiesta, da parte delle cooperative associate, servizi di amministrazione; 16) di formare una lista di aspiranti soci con lo scopo di integrare eventuali soci rinunciatari ai programmi posti in essere dalle cooperative associate e se del caso per costituire nuove cooperative. Il consorzio puo' anche : a) eseguire direttamente gli alloggi programmati reperendo l utenza sia dalle cooperative associate che dalla lista di cui al precedente punto 16; b) curare la manutenzione e l amministrazione degli edifici costruiti dalle cooperative associate; c) promuovere e svolgere qualsiasi iniziativa di carattere mutualistico, sociale assistenziale, culturale e sportivo; d) compiere ogni attivita' attinente agli scopi sociali e comunque utile alla realizzazione dei medesimi; e) prestare tutti i servizi di cui sopra anche a cooperative, enti o societa' non associati che ne facciano espressa richiesta ed anche se non operanti nel settore edilizio f) curare o emettere previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni la certificazione di qualita' sulle costruzioni, a favore degli enti che ne facciano richiesta. Il consorzio potra' svolgere qualunque attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale e soltanto nell ambito dei propri soci, il consorzio potra' effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento. E pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma. Il consorzio puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile.
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