Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di C.r.f. Srl Società Fiduciaria…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Art. 3 ) - la societa' ha per oggetto l esercizio di tutte le funzioni fiduciarie, l'amministrazione di beni per conto di terzi, l'intestazione fiduciaria degli stessi, l'interposizione della fiduciaria nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, l organizzazione e la revisione contabile di aziende, nonche' la rappresentanza degli azionisti e degli obbligazionisti cosi' come contemplate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal regolamento di attuazione e dalle successive norme integrative, modificative o sostitutive. Il tutto, previe le necessarie autorizzazioni di legge ed, ove necessarie, le apposite iscrizioni speciali. L attivita' e' indirizzata alla cosiddetta amministrazione statica e non alla gestione di beni per conto terzi. La societa' puo', inoltre, compiere tutte le attivita' e le funzioni consentite alle societa' fiduciarie e di revisione da ogni altra norma di legge, nonche' svolgere le operazioni ritenute necessarie od opportune per l espletamento di mandati e di incarichi fiduciari e di organizzazione e di revisione aziendale assunti per conto terzi. La societa' puo', altresi', assumere, nell ambito di trusts comunque istituiti, incarichi per amministrazione beni in qualita' di trustee ed incarichi di protector. La societa' puo', inoltre, compiere in proprio le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell oggetto sociale, ivi comprese l assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e societa', anche intervenendo alla loro costituzione. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l esercizio. La societa' si interdice di: - esercitare attivita' di consulenza finanziaria, di studio, ovvero di assistenza, ne' tantomeno tali attivita' di consulenza; - esercitare attivita' industriali; - contrarre debiti in proprio o assumere impegni finanziari o in proprio se non per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche; - attuare nel proprio interesse operazioni connesse ai beni di cui e' intestataria o depositaria per conto dei propri fiducianti; - predisporre con i beni di cui e' intestataria o depositaria per conto dei propri fiducianti operazioni finanziarie con societa' controllanti, collegate e controllate senza la preventiva specifica istruzione del fiduciante; - contrarre debiti, assumere impegni finanziari e rilasciare garanzie in proprio e nell'ambito dell'amministrazione per conto terzi a fronte dei beni di cui e' intestataria o depositaria per conto dei propri fiducianti, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti stessi, utilizzando a tal fine i mezzi da loro messi a disposizione e previo vincolo dello stesso a tal fine, per l'intero periodo del contratto e previa autorizzazione dei fiducianti ad utilizzare tale patrimonio per far fronte alle garanzie, ovvero, avendo quale contropartita, a totale copertura degli impegni per gli stessi assunti, depositi in denaro, titoli o altri valori mobiliari, garanzie bancarie o assicurative procurati dai fiducianti; - interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari; - espletare funzioni le cui attribuzioni, di carattere strettamente personale, siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali; - intraprendere sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale od amministrativa principale; - svolgere le attivita' riservate alle imprese di investimento; - emettere titoli, documenti e certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti; - esercitare le funzioni di sindaco di societa' commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali. ".
Parole chiave