Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Crisalide -Società Cooperativa Sociale…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La cooperativa, senza fini di speculazione privata, persegue la funzione sociale , lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della costituzione. La cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e , ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la societa' ed i soci possono essere disciplinati da un regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. La cooperativa si propone innanzi tutto lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali socio - sanitari, assistenziali ed educativi. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. Considerata l'attivita' mutualistica della societa' nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa si propone come oggetto la gestione, in forma stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi di: -gestione in proprio o per conto terzi di strutture residenziali e semi residenziali, a carattere educativo o terapeutico, quali a titolo esemplificativo gruppi appartamento, centri diurni ed altre strutture di accoglienza e socializzazione, quali case-famiglia, comunita' alloggio, dormitori, centri di ascolto, gruppi di auto-aiuto e mutuo-aiuto, e simili; -attivita' di pre - post scuola e di appoggio scolastico; - educazione, istruzione e formazione professionale nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - informazione culturale e democratica finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni altra forma di emarginazione e delle politiche sociali ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione; - organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali centri vacanza per minori, soggiorni e turismo sociale per adulti, anziani, disabili, centri socio-culturali, centri di incontro, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualita' con l'esclusione di ogni finalita' speculativa. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. La societa' potra' per il raggiungimento degli scopi sociali: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico; - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a cooperative, sociali e non, consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo; - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi - aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni la cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Parole chiave