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La societa' cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge e con spirito mutualistico e senza fine speculativo, ha per oggetto far ottenere ai soci, tramite la gestione associata, continuita' del lavoro, integrazione e partecipazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di servizi socio-sanitari: la cooperativa potra' organizzare o gestire, da sola o in collaborazione con strutture pubbliche, private e del volontariato, servizi di trasporto socio-sanitario di persone malate, disabili, anziane, bisognose di assistenza, per mezzo di autoambulanze, automediche o altri automezzi dedicati a questo fine; potra' organizzare o gestire strutture di pronto soccorso, medicazione, ricovero; la gestione di parchi gioco; - la gestione amministrativa di ambulatori medici polo specialisti nonche' di fisiochinesi terapia; - la gestione di laboratori di analisi ed il trasporto di organi e sangue; - l'attivita' di trasporto e assistenza a disabili e dializzati. La cooperativa potra' operare, anche all'estero, in collaborazione con strutture di aiuto e assistenza alle popolazioni e con organizzazioni non governative italiane che operino in paesi esteri; potra' organizzare o gestire case famiglia, ostelli per i giovani, case alloggio, case di cura, asili e bed and breakfast per l'ospitalita' ad anziani, disabili, persone in difficolta', pellegrini; potra' organizzare o gestire servizi di mensa, refezione, distribuzione di cibi e bevande in sede fissa o a domicilio a favore di persone disagiate; potra' collaborare con le pubbliche amministrazioni e i privati alle attivita' ed ai progetti che abbiano come fine il soddisfacimento dei bisogni sociali della popolazione; potra' organizzare momenti di incontro e di crescita sociale; potra' gestire tutti i servizi di rilevanza sociale, comprese le pompe funebri e recupero salme. B) gestione di servizi educativi: la cooperativa potra' svolgere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; potra' concorrere alla crescita culturale della popolazione svolgendo corsi di formazione, specializzazione professionale, per l'apprendimento di nuove capacita', nonche' organizzare e gestire scuole e universita' popolari e della terza eta'; potra', nell'ambito delle competenze previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, fornire servizi alle imprese, alle amministrazioni pubbliche ed ai cittadini in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione delle imprese alimentari e di ogni altro settore di attivita' che preveda una specifica preparazione. Potra' inoltre la cooperativa: 1. Istituire, trasferire o sopprimere agenzie, uffici distaccati e rappresentanze, ferme restando le ipotesi espressamente riservate per legge alla competenza esclusiva dell'assemblea; 2. Assumere iniziative in forma mutualistica, per l'assistenza sanitaria, ricreativa, culturale e finanziaria a favore dei soci e dei soggetti disabili, allo scopo di diffondere i principi del mutuo aiuto e di rafforzare i legami di solidarieta'; 3. Concedere garanzie per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli istituti di credito o di altre cooperative con fini mutualistici nel rispetto dei limiti di legge. C) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo per le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera b) della legge n. 381 del di' 8 novembre 1991. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare ed industriale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, in particolare, usufruire di tutte le forme di finanziamento o di contributi, anche da parte di enti locali o comunque previsti da norme comunitarie, statali e regionali. La societa' puo' svolgere le attivita' rientranti nell'oggetto sociale nonche' quelle ad esse affini o conseguenti, sia direttamente che attraverso la gestione di partecipazioni. Il tutto nei limiti di legge e previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento delle citate attivita', nel pieno rispetto, in particolare, della legge 23 novembre 1939 n. 1815 e con espressa esclusione di ogni e qualsiasi attivita' rientrante nell'ambito delle cosiddette "professioni protette". La societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili ed immobili; la conclusione di finanziamenti e mutui attivi o passivi, anche fondiari; essa puo', anche nell'interesse di terzi, ricevere e prestare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a terzi, inclusi gli istituti di credito; puo' assumere quote e partecipazioni in associazioni, enti o consorzi o in altre societa' o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o complementare al proprio (sempreche', peraltro, tale ultima attivita' non venga svolta nei confronti del pubblico e non costituisca l'oggetto prevalente ed esclusivo della societa' stessa), osservati i limiti e le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e del d. L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991 n. 197 e di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (t. U. Delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di cui al d. Lgs. 1? settembre 1993 n. 385 (t. U. Delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39. La societa' cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.
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