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E' costituita, ai sensi del decreto legislativo 28 del settembre 2012, n. 178 e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organizzazione di volontariato denominata croce rossa italiana comitato di caltanissetta - organizzazione di volontariato o, in forma abbreviata, croce rossa italiana- comitato di caltanissetta odv, di seguito anche comitato , quale articolazione territoriale dell'associazione della croce rossa italiana, di seguito anche croce rossa italiana. 1. 2il comitato e' istituito senza limiti di tempo e ha sede in caltanissetta (cl) 1. 3il comitato ha personalita' giuridica di diritto privato, e' senza fini di lucro ed e' disciplinato dal titolo ii del libro primo del codice civile. 1. 4 il comitato si dichiara costituito nel rispetto delle norme che regolano la croce rossa italiana, e ne condivide gli obiettivi generali che si impegna a perseguire; assume i compiti di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, riconosce le attivita' ausiliarie delle forze armate e le disposizioni derivanti dallo statuto dell' associazione della croce rossa italiana. Per associazione della croce rossa italiana , nel rispetto del principio di unita' in base alla quale nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola societa' nazionale di croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio nazionale, si intende l'insieme dei comitati dell'associazione della croce rossa italiana, comprensiva del comitato nazionale, dei comitati regionale, dei comitati provinciali delle province autonome di trento e bolzano, che hanno valenza di comitato regionale, dei comitati. 1. 5il comitato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e' iscritto di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del terzo settore, applicandosi ad esso e per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del testo vigente). 2. Principi fondamentali 2. 1 il comitato e' parte integrante dell'associazione della croce rossa italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e che si basa sulle convenzioni di ginevra del 1949 e su successivi protocolli aggiuntivi, di cui la repubblica italiana e' firmataria. 2. 2il comitato riconosce come vincolanti i principi del diritto internazionale umanitario, le decioni degli organi statutari del movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa (di seguito movimento), in particolare delle risoluzioni della conferenza internazionale del movimento e delle decisioni dalla assemblea generale e del consiglio di amministrazione della federazione internazionale generale della croce rossa e mezzaluna rossa (di seguito: federazione). 2. 3la croce rossa italiana rispetta rigorosamente ed agisce in conformita' ai principi fondamentali del movimento (di seguito: principi fondamentali), adottati dalla xx conferenza internazionale della croce rossa e riaffermati dalla xxv conferenza internazionale della croce rossa, di seguito riportati: a. Umanita': il movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa, nato dall'intento di assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo e' quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell'essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l'amicizia i', la cooperazione e la pace duratura tra i popoli; b. Imparzialita': il movimento non fa alcuna distinzione di nazionalita', razza, credo religioso, classe o opinione politica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai casi piu' urgenti; c. Neutralita': per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il movimento non si schiera con nessuna delle parti in conflitto, ne' prende parte a controversie di carattere politico, razziale, religioso, o ideologico; d. Indipendenza: il movimento e' indipendente. Le societa' nazionale, in quanto ausiliarie nelle attivita' umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere un'autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformita' ai principi del movimento; e. Volontarieta': il movimento internazionale della croce rossa e mezzaluna rossa e' un movimento volontario di soccorso che non e' mosso dal desiderio di profitto; f. Unita': in ogni paese non vi puo' essere che una sola societa' della croce rossa o della mezzaluna rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attivita' umanitarie all'intero territorio nazionale; g. Universalita' il movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa, nel quale tutte le societa' nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsabilita' e obblighi di aiuto reciproco, e' universale. Titolo ii- obiettivi generalie compiti specifici 7. Obiettivi generali 7. 1l'obiettivo principale della croce rossa italiana e del comitato e' quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalita', razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignita' umana e di una cultura della non violenza e della pace. 7. 2per raggiungere questo obiettivo il comitato, nel rispetto delle direttive, del coordinamento e della vigilanza del comitato nazionale e del comitato regionale, si propone in particolare di: a. Intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle convenzioni di ginevra e dai protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionale, siano esse civili che militari; b. Tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze; c. Formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attivita' a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali; d. Proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi calamita', conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo; e. Operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attivita' che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali, condizioni di non autonomia; f. Promuovere e collaborare in azioni di solidarieta', di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficolta' di integrazione sociale; g. Promuovere i principi fondamentali del movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione; h. Promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attivita' della croce rossa; i. Assumere, formare ed assegnare il personale necessario all'adempimento delle proprie responsabilita'; j. Collaborare lealmente con tutti i comitati della croce rossa italiana a favorire la partecipazione dei soci iscritti presso lo stesso comitato a manifestazioni ed attivita' di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo le proprie possibilita' e le direttive dei comitati territorialmente sovraordinati; k. Cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della croce rossa e della mezzaluna rossa. I. Partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche d'interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai comitati territorialmente sovraordinati; 7. 3il comitato ispira la sua attivita' ai principi fondamentali ed ai valori umanitari del movimento e la fonda sull'analisi delle necessita' e delle vulnerabilita' delle comunita' quotidianamente servite dall'associazione; 7. 4 l'attivita' del comitato e' periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilita' locali, nazionali ed internazionali nonche' delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi del movimento; 7. 5l'azione del comitato e', in ogni caso, trasparente nei rapporti con i terzi, rispettosa dalle leggi nazionali, delle convenzioni di ginevra e dei successivi protocolli aggiuntivi nonche' delle decisioni degli organi statutari del movimento, in particolare delle risoluzioni della conferenza internazionale del movimento e delle decisioni della assemblea generale e del consiglio di amministrazione della federazione internazionale; 7. 6le attivita' del comitato e le sue finalita' sono ispirate al principio delle pari opportunita' senza distinzione alcuna e rispettose dei diritti inviolabili
Parole chiaveL'azienda Croce Rossa Italiana-Comitato Di Caltanissetta appartiene al macrosettore Altri servizi non finanziari e si occupa di Altri servizi non finanziari. L'attività economica con codice ATECO 94 è: ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE.