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1. Sono compiti della croce rossa italiana: a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato,in conformita' a quanto previstro dalle quattro convenzioni di ginevra del 12 agosto 1949,rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739,ed ai protocolli aggiuntivi successivi,allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra,degli internati, dei dispersi,dei profughi,dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi e' predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal ministero della difesa,fermo restando le competenze degli organi del servizio sanitario nazionale; b)promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente,l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile; c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonche' svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale; d) concorrere al raggiungimento delle finalita' ed all'adempimento dei compiti del servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonche' con personale comandato o assegnato e svolgere, altresi', attivita' e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; f) collaborare con le forze armate per il servizio di assistenza sanitaria; g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attivita' di croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorita' scolastiche, i principi, le finalita' e gli ideali della croce rossa; h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario; i) collaborare con le societa' di croce rossa degli altri paesi, aderendo al movimento internazionale di croce rossa e mezzaluna rossa; l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della croce rossa internazionale alle societa' nazionali di croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della croce rossa. Art. 3 servizi delegati 1. La croce rossa italiana puo' essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazonale; puo', inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo stato, dalle regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purche' compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attivita' formative. Art. 4 preparazione del personale e dei soci attivi 1. Per l'attuazione dei compiti statutari la croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche mediante proprie scuole. 2. La croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, puo' stipulare convenzioni con le regioni,le strutture del servizio sanitario nazionale, le universita' altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. 3- per la formazione delle infermiere, la croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.
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