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Art. 2. - compiti 1. Sono compiti della croce rossa italiana: a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle quattro convenzioni di ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attivita'' di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi e' predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal ministero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del servizio sanitario nazionale; b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile; c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonche' svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale; e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; f) collaborare con le forze armate per il servizio di assistenza sanitaria; g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attivita' di croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorita' scolastiche, i principi, le finalita' e gli ideali della croce rossa; h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario; i) collaborare con le societa' di croce rossa degli altri paesi, aderendo al movimento internazionale di croce rossa e mezzaluna rossa; l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della croce rossa internazionale alle societa' nazionali di croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della croce rossa. Art. 3. - servizi delegati 1. La croce rossa italiana puo' essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; puo', inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo stato, dalle regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purche' compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attivita' formative.
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