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Il comitato locale, quale articolazione territoriale della croce rossa italiana, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, si obbliga ed e' obbligato a supportare l'associazione della croce rossa italiana nell'espletamento dei compiti previsti dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed a cooperare lealmente con tutti i suoi livelli territoriali nella buona riuscita delle stesse. Il comitato, quale articolazione territoriale dell'associazione della croce rossa italiana, esercita, nell'ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti attivita' di interesse pubblico sotto il coordinamento del comitato regionale e del comitato centrale, in coerenza con le disposizioni di legge nonche' con i regolamenti e le linee guida emanate dal comitato centrale dell'associazione della croce rossa italiana: a)organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo stato italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle convenzioni di ginevra, dei successivi protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonche' il supporto di attivita' ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile; b)collaborare con le societa' di croce rossa italiana e mezzaluna rossa degli altri paesi, aderendo al movimento; c)adempiere a quanto demandato dalla convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della croce rossa internazionale alle societa' della croce rossa e mezzaluna rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; d)organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, nazionale e internazionale; e)svolgere attivita' umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonche' gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; f)svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e , in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine; g)svolgere attivita' ausiliaria delle forze armate, in italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il corpo militare volontario e il corpo delle infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal movimento; h)svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri, in italia e all'estero, sentito il ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal movimento; i)agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; j)promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza della persona; k)realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo di paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il ministero degli affari esteri e con gli uffici del ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione; l)collaborare con i componenti del movimento in attivita' di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilita'; m)svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria, cosi' come intese delle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della croce rossa; n)svolgere attivita' con i piu' giovani ed in favore dei piu' giovani, anche attraverso attivita' formative presso le scuole di ogni ordine e grado; o)diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonche' i principi umanitari ai quali si ispira il movimento; p)promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statuarie; q)svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneita' all'uso; r)svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione professionale, di formazione sociale, sanitarie e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del servizio nazionale di protezione civile. Il comitato locale, quale articolazione territoriale dell'associazione della croce rossa italiana, esercita, ovunque richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le sopra citate attivita' di interesse pubblico sotto il coordinamento del comitato regionale e/o del comitato centrale, in coerenza con le disposizioni di legge nonche' con i regolamenti e le linee guida emanate dal comitato centrale dell'associazione della croce rossa italiana. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del presente statuto potranno anche essere promosse direttamente od indirettamente iniziative di ricerca, documentazione e comunicazione utili o necessarie alla raccolta di fondi, alla promozione di iniziative di sostegno o alla presentazione di progetti. Il comitato locale puo' usufruire dell'erogazione di fondi per attivita' di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonche' per la protezione civile territoriale. Il comitato locale, e' autorizzato a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale ed alle attivita' di cui alle lettere b) f) g) h) i) k) ed l) del presente articolo solamente previa autorizzazione del comitato centrale della croce rossa italiana. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lettera h) del decreto 16 aprile 2014 del ministero della salute, emanato di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il ministro della difesa, il comitato centrale e i comitati regionali possono sottoscrivere protocolli d'intesa con il comitato locale finalizzati all'assolvimento di singole attivita' istituzionali della croce rossa italiana o di specifici progetti nonche' i servizi delegati di cui all'art. 3 del d. P. C. M. N. 97 e s. M. I. Con definizione dell'eventuale corrispettivo. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lettera i) del decreto 16 aprile 2014 del ministro della salute, emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il ministro della difesa, per il comitato locale e' obbligatoria la stipula di protocolli d'intesa tipo con il comitato centrale e i comitati regionali finalizzati a definire le attivita' da svolgere a favore dei corpi ausiliari della cri di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, per l'assolvimento delle attivita' di interesse pubblico previste all'articolo 1, comma 4, lettera g) del predetto decreto legislativo, ivi incluse le attivita' di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione. Il comitato, su espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie, puo' avvalersi della centrale acquisti costituita presso il comitato centrale, i comitati regionali e i comitati provinciali delle province autonome di trento e bolzano. ------------------------------------------------------------------------------- decreto regione lombardia n. 8449 del 16/09/2014 - decorrenza iscrizione nel registro delle persone giuridiche private: 01/01/2014
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 86.90.42 indica: Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.
Secondo la classificazione europea delle imprese, Croce Rossa Italiana Comitato Locale Di Ghedi rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti).