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L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Persegue le ormai antiche tradizioni umanitarie, con lo scopo di porgere pronto ed efficace soccorso nei casi di pubblici e privati infortuni e di calamita', estendendo la propria azione a tutte le forme di beneficenza ed assistenza, osservando il piu' assoluto altruismo verso chiunque, senza riguardo al sesso, nazionalita', razza, condizione sociale, fede politica o religiosa. Le attivita' che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati, sono le seguenti, cosi' come attualmente individuate nell art. 5 comma 1 cts lettere a), b), c), d), e), f), i), k), l), p), q), r), u), v) e y): a) interventi e servizi sociali; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; g) organizzazione e gestione di attivita' culturali artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attivita', anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; h) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106; m) alloggio sociale; n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166/2016 e successive modifiche; p) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, dalla nonviolenza e della difesa non armata; q) protezione civile ai sensi della legge n. 225/1992 e successive modificazioni. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in: a) raccogliere e trasportare feriti ed ammalati; b) prestare la propria opera nel campo della protezione civile, nella tutela dell'ambiente e nei casi nei quali venga richiesta e ne sia riconosciuta una specifica utilita'; c) favorire la propaganda, la sensibilizzazione e l'organizzazione della donazione del sangue, di organi e di tutte le altre iniziative per la tutela della vita e della dignita' umana; d) intervenire nelle diverse situazioni di emarginazione, sofferenza e disagio, fisico e morale, anche con assistenza domiciliare; e) prestare assistenza sanitaria, anche ambulatoriale, di tipo medico e paramedico; f) procurare asilo ai bisognosi; g) promuovere attivita' diverse di prevenzione, iniziative della difesa dell'ambiente, attivita' sociali, culturali, educative e ricreative, anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; h) promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto con un servizio di onoranze funebri, con lo scopo di consentire loro il minor disagio economico possibile, anche mediante la fornitura di articoli e arredi funebri. L associazione puo' inoltre promuovere, aderire o costituire organismi o sezioni, i cui principi non contrastino con quelli dell associazione, che coordinino democraticamente l'attivita' di associazioni di volontariato sia a livello locale che provinciale, regionale o nazionale; puo' promuovere enti e societa' e comunque acquisire partecipazioni, anche di controllo, in societa' ed enti che non contrastino con le finalita' dell'associazione; puo' compiere ogni operazione utile o opportuna per meglio organizzare l'attivita' istituzionale ivi incluso l'affitto e la locazione dei beni dell associazione, anche al fine di garantire entrate utili al proprio sovvenzionamento. L'associazione puo' avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del cts. Per l'attivita' di interesse generale prestata l associazione puo' ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'associazione puo' esercitare, a norma dell'art. 6 del cts, attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione delle attivita' diverse e' operata da parte del consiglio direttivo nella relazione di missione. L'associazione opera prevalentemente nel territorio della regione toscana.
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