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Le attivita' di commercio al dettaglio e all'ingrosso - anche tramite il c. D. E-commerce e con applicazione di strumenti informatici - di articoli per l'illuminazione, di impianti luce, lampade, lampadari e parti di essi, materiale elettrico ed elettronico ed affini, mobili e complementi d'arredo, oltre che le attivita' di costruzione, montaggio, riparazione di articoli per l'illuminazione, impianti luce, lampadari ed affini e parti di essi. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la societa' potra', inoltre, compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, fare - senza restrizione alcuna - tutto quanto gli amministratori riterranno necessario e utile, prestare garanzie in genere, anche reali, anche in favore di terzi, attivita' - queste - da svolgere comunque senza carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico e con espressa esclusione delle attivita' che per legge sono consentite alle sole categorie professionali protette e riservate a soggetti iscritti in appositi albi professionali nell'esercizio delle rispettive libere professioni, ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815. La societa' al fine di raggiungere il predetto oggetto potra' avvalersi della prestazione d'opera da parte di professionisti iscritti agli albi professionali, che pero' agiscono sotto la loro personale ed illimitata responsabilita'. Restano comunque escluse: 1) l'attivita' finanziaria esercitata nei confronti del pubblico di cui al t. U. Delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. Lgs 1 settembre 1993 n. 385) sue successive modifiche e integrazioni; 2) l'attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216 (come oggi disciplinata dal d. L. 58/1998 e relativi regolamenti di attuazione) ed altre normative in materia; 3) l'attivita' di intermediazione di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 3 febbraio 1939 n. 89, come modificato dalla legge 5 marzo 2001 n. 57 e sue successive modifiche ed integrazioni; 4) le attivita' per natura o modo riservate a societa' di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e/o a societa' finanziarie di cui al citato t. U. In materia bancaria, ivi comprese le operazioni volte al collocamento di titoli o valori mobiliari. La societa' potra', inoltre, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in societa' o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con espressa previsione che tale attivita' di partecipazione non divenga attivita' prevalente della societa' ed esclusa qualsiasi forma di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico. Per facilitare ed incentivare lo svolgimento della attivita' sociale, la societa' potra', infine, avvalersi di tutte le contribuzioni e/o agevolazioni fiscali previste dalle leggi emanate ed emanande, sia regionali che nazionali e/o comunitarie.
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