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- assunzione e gestione, in italia e all'estero di partecipazioni, in qualsiasi forma e quindi anche totalitaria e di controllo, in altre societa' ed enti, sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo alla loro costituzione; - l'acquisizione e l'alienazione di titoli del debito pubblico, di azioni, obbligazioni, quote, interessenze di societa', enti, imprese, aziende, consorzi commerciali, industriali, finanziari sia in italia che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, fatte salve le limitazioni contenute nella legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni e nella legge 23 marzo 1983 n. 77. Il coordinamento, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle societa' ed enti in cui partecipa. Tali servizi potranno essere espletati anche nei confronti di soci e di societa' controllate e/o partecipate da questi. La societa' potra' altresi' svolgere ogni attivita' di servizio consentita dalle norme vigenti nei confronti ed a favore di societa' controllate e/o partecipate, di soci e di societa' controllate e/o partecipate da questi. La societa' potra' altresi' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e, con le precisazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' potra' assumere partecipazioni od interessenze in altre societa', purche' aventi oggetto affine con il proprio. Sono comunque tassativamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attivita' per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni od iscrizioni in albi che non possono essere richieste anche successivamente, ovvero tutte le attivita' per le quali la legge richiede un capitale sociale superiore a quello detenuto dalla societa'. La societa' puo' acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci contratti di finanziamento, anche senza corresponsione di interessi, ma con obbligo di rimborso. La societa' puo', inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente in materia di raccolta di risparmio presso soci e delle norme a salvaguardia del patrimonio sociale (quali l'art. 2467 cod. Civ. ).
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