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la societa' ha per oggetto - come previsto dall'articolo 2615 ter c. C. , l'istituzione, secondo quanto previsto dall'art. 2602 cod. Civ. , di una organizzazione comune per lo svolgimento, anche ai sensi dell'art. 2612 stesso codice, delle attivita' di prestazione di servizi individuati all'art. 80 del d. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - revisioni di autoveicoli, come previsto dall'art. 80 comma 8 del d. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 36 del d. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, revisioni di ciclomotori e revisioni di motoveicoli, come previsto dall'articolo unico del d. M. 16 gennaio 2000 - e cioe' servizi di: a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista. La societa' consortile, nella quale le imprese aderenti assumono la figura di socie, ha pertanto come scopo la disciplina e lo svolgimento totale delle operazioni di revisione autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli, come regolamentate dal nuovo codice della strada e di cui al d. Lgs. 30 aprile 2002 n. 285, d. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e d. M. 16 gennaio 2000 ed alla autorizzazione che verra' rilasciata alla societa' consortile dalla provincia di venezia - settore mobilita' e trasporti. La societa' consortile nel rispetto dell'art. 80 del d. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. Modif. Dovra' ripartire tra i soci della societa' consortile stessa i lavori di revisione secondo i requisiti tecnici in capo a ciascun socio e pertanto sulla base dell'iscrizione alle categorie di attivita' previste dall'art. 1, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 122. Alla societa' consortile, dunque, e' demandato il compito di effettuare le revisioni ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari e/o opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni, prestatori di servizi nonch con istituti di credito. La societa' consortile potra' inoltre: - organizzare corsi di formazione tecnica con visite mirate aziendali, compresa la formazione per i consulenti tecnici delle sedi operative aderenti alla societa' consortile stessa; - svolgere attivita' promozionale per la divulgazione e immagine della societa' consortile; - partecipare a fiere e mostre di auto, moto e quant'altro possa essere utile ed attinente all'attivita' della societa' consortile; prefiggendosi inoltre la salvaguardia delle imprese aderenti. La societa' consortile potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute utili e/o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' potra' inoltre prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi.
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